Corte dei conti (sentenze), Gare d'appalto, Responsabilità erariale _ Sentenze

Sent. 68/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati – Presidente relatore

Dott. Alessandro Benigni – Consigliere

Dott. Antonino Grasso – Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21142 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di: _____, nato a _____, rappresentato e difeso dall’avv. _____, elettivamente domiciliato a (OMISSIS); _____, nato a _____, rappresentato e difeso dagli avvocati _____ e _____, elettivamente domiciliato a (OMISSIS); _____, nato a _____, rappresentato e difeso dall’avv. _____, elettivamente domiciliato a (OMISSIS)

Visti l’atto introduttivo e gli altri atti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022, il relatore, Presidente, dott.ssa Emma ROSATI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Adriano GRIBAUDO, nonché, in rappresentanza dei rispettivi assistiti in premessa specificati, gli avvocati MAGER, BORELLO, MANCNI e GORLERO.

Ritenuto in

FATTO

1.Con atto di citazione datato 4 agosto 2021, la Procura Regionale conveniva in giudizio i signori _____, _____ e _____, per sentirli condannare pro quota, sulla base delle rispettive responsabilità di carica,al risarcimento del danno per complessivi euro 65.000,00 – frutto di una transazione a seguito di accordo bonario – in relazione ad una vicenda discendente dall’aver permesso illegittimamente la sospensione (per un periodo di quattro mesi, dal 1° giugno al 30 settembre 2019) dei lavori di ristrutturazione dell’Auditorium _____. La notizia di danno de quaera stata assunta dalla locale Procura attraverso notizie di stampa che riportavano il fatto, sottolineando che la sospensione dei lavori de quibus era stata concordata con la Società (OMISSIS) di Sanremo il 12 febbraio 2019, al fine di limitare nel periodo estivo le emissioni di rumori e i disagi per la numerosa clientela presente in quell’hotel nella stagione estiva e rimarcavano il fatto della tutela di interessi meramente privati. Risulta dagli atti di causa che in data 12 febbraio 2019 veniva stipulata tra l’amministrazione comunale di _____ e l’amministratore unico dell’hotel (OMISSIS) un’IPOTESI di accordo per la cantierizzazione-opere di ristrutturazione generale dell’Auditorium _____; detta ipotesi di accordo, di cui risultano firmatari _____ quale Assessore ai LL.PP. del Comune di _____, _____, quale Direttore dei Lavori, _____ quale amministratore unico della citata struttura ricettiva, veniva firmato per presa visione dal rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese, appaltatore: essa, in particolare prevedeva la sospensione totale dei lavori nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019 ed era subordinata all’approvazione da parte della Giunta comunale; nello stesso contesto venivano previste ulteriori sospensioni parziali in alcuni giorni dei mesi di aprile e maggio. Verranno poi concesse nel periodo dal 23.2.2019 al 5.3.2019 e dal 1.6.2019 al 30.9.2019 come risulta dalla relazione della GF cui la Procura erariale ha delegato le indagini. Dieci giorni dopo la stipula dell’ipotesi di accordo suddetta (quindi, in data 22.2.2019) veniva redatto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, nel quale era specificato che dalla stessa data decorreva il tempo utile per completare tutti i lavori, che veniva stabilito in 120 giorni dall’art. 12 del capitolato, cosicchè l’ultimazione dei lavori stessi avrebbe dovuto avvenire entro il 2 giugno 2019 (fatto che non si verificò). Alla stessa data del 22.2.2019 veniva redatta una integrazione al verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza dalla quale risulta che il RUP, ing. _____, disponeva che lo stesso verbale di consegna lavori e il cronoprogramma delle lavorazioni dovevano adeguarsi all’ipotesi di accordo stipulata in data 12.2.2019 e che il DL, ing. _____, sottoponesse all’appaltatrice tale ipotesi di accordo. L’appaltatrice si riservava di valutare l’aspetto tecnico ed economico di tale ipotesi. In questo quadro, l’ing. _____ richiedeva più volte al DL di sospendere i lavori in diversi periodi, sia prima che dopo il mese di giugno 2019, in base all’ipotesi di accordo e il DL (_____) via via ottemperava. L’impresa appaltatrice presentava apposita RISERVA CONTABILE in data 17.7.2019 con richiesta di riconoscimento a titolo di risarcimento, per il periodo di sospensione dei lavori, dell’importo pari a euro 318.010,45; il RUP _____valutava ammissibili le richieste dell’impresa affidataria ai fini della predisposizione di un accordo bonario. La Giunta comunale in data 30.12.2019, con deliberazione n. 337 deliberava di approvare la bozza di accordo bonario predisposta dal RUP (_____), con la quale veniva riconosciuto all’impresa appaltatrice l’importo di euro 65.000,00 a tacitazione delle pretese; in data 17.2.2020 veniva stipulato il conseguente atto di transazione tra l’amministrazione comunale di _____ e l’RTI affidatario dei lavori. Secondo il rapporto della GF, delegata alle indagini, le sospensioni de quibus sono state effettuate solo ed esclusivamente per interessi meramente privatistici che esulano dall’interesse pubblico, anche in considerazione che il parere della Avvocatura civica, recepito il 30.12.2019, stabiliva sostanzialmente che la sospensione dei lavori non appariva motivata da ragioni inerenti all’esecuzione dell’opera, come previsto dall’art. 107 del Codice Appalti e che il ‘fermo cantiere’ appariva realizzato da interessi di natura privatistica. Con comparsa di costituzione del 22 dicembre 2021, l’ing. _____, in sintesi, ha sottolineato che, in fattispecie, si verserebbe nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le sospensioni dei lavori furono disposte per ragioni di tutela dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione comunale sia con riferimento alla nocività in sè dei rumori (inquinamento acustico) che al loro riflesso negativo sulla cittadinanza, sulle strutture ricettive e abitazioni limitrofe al cantiere e sul turismo in genere durante la stagione estiva, con ricaduta negativa d’immagine della città; ha confermato la bontà del proprio operato, che ha portato ad un accordo bonario notevolmente riduttivo rispetto al quantum richiesto dalla Ditta appaltatrice ed ha negato sia il nesso causale che la colpa grave, ritenendo i propri atti quale RUP meramente esecutivi di atti amministrativi, ai quali egli fu completamente estraneo mentre ‘ago della bussola’ del comportamento eventualmente nocivo non poteva che essere l’indirizzo politico-amministrativo dato dall’Assessore e supportato da altre figure istituzionali quali il Sindaco e l’Assessore al Turismo. Conclusivamente, ha chiesto perciò di respingere la domanda della Procura nei suoi confronti. In subordine ha invocato la riduzione dell’addebito. Con comparsa di costituzione del 30 dicembre 2021, l’ing. _____, in sintesi, ha sottolineato, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 67, comma 5 cgc in quanto sarebbe stato emesso decorsi i 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile, che venivano a scadere il 29 marzo 2021. Quindi, il termine per l’emanazione della citazione, in fattispecie, sarebbe, secondo la sua opinione, scaduto il 27 luglio 2021, mentre la citazione risulta depositata il 6 agosto 2021. Nel merito, ha sostenuto sostanzialmente che l’incontro del 12.2.2019 era stato organizzato dalla Giunta e in particolare dall’assessore _____ e dal RUP, su impulso dell’assessore al turismo (OMISSIS); che l’ipotesi di accordo era semplicemente un mero schema di accordo tra l’amministrazione comunale di _____ e la Società (OMISSIS) e che doveva essere comunque sottoposta alla valutazione della Giunta, unica ad avere potere deliberativo; che quale DL non poteva fare altro che ottemperare alle disposizioni di servizio relative alla sospensione dei lavori impartite dal RUP, ai quali ordini egli era sottomesso; che aveva inviato al RUP tre relazioni riservate (due delle quali anteriori a quella del 4.6.2019 di sospensione) contenenti le sue valutazioni e l’indicazione dei rischi per l’amministrazione comunale per un fermo di durata superiore ad un quarto di quella dell’appalto; che sarebbe insussistente l’elemento psicologico soggettivo, concludendo per la reiezione della domanda della Procura e in subordine per la riduzione dell’addebito. Con comparsa di costituzione del 31 dicembre 2021, l’ass. _____ ha, in sintesi, rilevato che in qualità di assessore ai LL.PP. egli aveva le funzioni del Sindaco in tale materia, potendo formulare indirizzi nell’ambito delle proprie competenze di carattere politico e non gestionale, restando attribuite ai dirigenti amministrativi l’adozione di atti o provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; che la sospensione dei cantieri è imperniata su due sole figure, RUP e DL; che l’assessore al turismo (OMISSIS) prima dell’ipotesi di accordo, firmata quest’ultima dal _____ e dal DL _____, inviava una email in cui caldeggiava sostanzialmente la sospensione dei lavori anche a nome del Sindaco, condividendo le preoccupazioni sull’immagine di _____ e sul commercio in relazione all’apertura di cantiere nei mesi estivi; che comunque l’ipotesi di accordo sarebbe stata sottoposta alla valutazione di Giunta e dunque non aveva in sè i requisiti per impegnare il comune di _____ verso l’esterno; che egli decadde dalla carica di Assessore il 26 maggio 2019, a seguito di nuove elezioni comunali; che quale Assessore possa essere destinatario dell’esimente politica ex art. 1 comma 1ter L. n. 20/1994; che non è ravvisabile nella sua condotta la colpa grave né il nesso di causalità e che il suo comportamento sarebbe caratterizzato da assoluta buona fede. Ha concluso per il rigetto della domanda attorea ed in subordine per la riduzione della quota di condanna. All’udienza dibattimentale del 20 gennaio 2022, le parti ed il PM hanno ripercorso diffusamente, ulteriormente argomentando, le argomentazioni già svolte nelle rispettive memorie, concludendo come in atti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione, dedotta dalla difesa _____, con riferimento all’art. 67, 5° comma c.g.c., per infondatezza.

In argomento, come condivisibilmente affermato dal rappresentante della Procura regionale in udienza, rileva quanto si deduce dagli atti di causa, laddove risulta il deposito della cartolina postale restituita al mittente per il mancato ritiro della comunicazione entro il termine di 10 giorni: pertanto, ai fini del compimento delle formalità da parte della Procura regionale, la data di riferimento è quella relativa alla compiuta giacenza; peraltro, il termine di cui al 5° comma dell’art. 67 c.g.c. (120 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato, non risultando spirato nel caso all’esame.

Va precisato, in particolare, che l’atto attestante l’avvenuto ritiro prodotto dalla controparte _____ alla data del 12 febbraio 2021, essendo privo di riferimento numerico non è idoneo a dimostrare se l’atto medesimo ritirato dal convenuto sia effettivamente la comunicazione dell’invito a dedurre. La doglianza pertanto è sfornita di prove.

2.Circa la richiesta della difesa _____ di poter essere, quale Assessore, destinatario dell’esimente politica di cui all’art. 1, comma 1ter, L. n. 20/1994, essa è destituita di giuridico fondamento e non può trovare favorevole accoglimento, atteso che è di tutta evidenza che la Procura regionale non ha inteso sindacare la legittimità del singolo atto o contratto, bensì il danno derivante dalla condotta dei singoli soggetti in rapporto di servizio con l’amministrazione, ciascuno in base alle proprie competenze e all’apporto concausale dato ai fatti illeciti di causa. Poiché l’evento dannoso, in fattispecie, è ricollegabile ad una pluralità di condotte – come condivisibilmente affermato in udienza dal PM – ai sensi dell’art. 41 c.p., i comportamenti posti in essere dall’Assessore _____ sono concausalmente determinanti ai fini del verificarsi di tutti i presupposti necessari alla sospensione illegittima dei lavori nel Comune di _____ ed al conseguente danno subìto dall’Ente.

3.Passando ora al merito della causa, il Collegio è chiamato a valutare il comportamento di funzionari amministrativi e di amministratori pubblici, nella vicenda dannosa de quaconcernente la sospensione dei lavori pubblici di ristrutturazione dell’Auditorium _____, scaturita onde evitare problemi di disturbo ed inquinamento acustico alla clientela dell’hotel limitrofo e la conseguente adozione della deliberazione n. 337 di Giunta comunale in data 30.12.2019, con la quale veniva riconosciuta all’impresa appaltatrice dei lavori (OMISSIS)la somma di 65.000,00 euro a titolo di indennizzo, frutto di un accordo bonario tra l’amministrazione di _____ e le due Ditte che, in prima istanza, avevano chiesto un indennizzo di ben 318.000,00 euro.

La vicenda de qua, attenzionata dalla stampa locale e oggetto di interrogazioni parlamentari, veniva stigmatizzata soprattutto per aver pretermesso interessi pubblici di carattere generale a interessi meramente privatistici, di cui erano portatori le strutture ricettive alberghiere del Comune di _____, in particolare, l’Hotel (OMISSIS), la cui struttura ricettizia insisteva nelle immediate vicinanze del Cantiere per i lavori di ristrutturazione dell’Auditorium _____ e non ammetteva inquinamenti acustici ovvero, comunque, disturbi di qualsiasi tipo alla clientela scelta di quell’hotel “blasonato”, durante la stagione estiva 2019, in quanto i turisti di alberghi a cinque stelle non potevano e non dovevano essere disturbati durante la loro permanenza in hotel, pena una ricaduta negativa non solo per l’Hotel de quo ma nell’intero settore turistico-alberghiero, assai significativo e di grande importanza per il Comune di _____.

La Procura regionale presso questa sezione – corroborata da pertinenti indagini ed accertamenti istruttori ad opera della Guardia di Finanza – ha ravvisato, con il proprio atto di citazione, una evidente ipotesi di responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, nei confronti degli attuali convenuti, in particolare, ritenendo illegittima e foriera di danno erariale la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’Auditorium _____, non dettata da serie ragioni di interesse pubblico, ma da mere motivazioni privatistiche.

Il Collegio ritiene di accogliere la tesi della Procura, nei limiti di cui si dirà in parte motiva.

4.Da un punto di vista generale, l’affermazione di controparti che si sarebbe creato un problema al turismo del Comune di _____ – e quindi una situazione dannosa di carattere pubblico generale per un Comune, quale quello di _____, meta di turismo scelto – per via di inquinamenti acustici nonchè rumori e disturbi di carattere generale alla clientela di un famoso hotel a cinque stelle, non giustifica certo una sospensione dei lavori pubblici così estesa (giugno-settembre 2019, per limitarsi solo a quella più lunga), perché è di tutta evidenza che eventuali inquinamenti acustici e/o disturbi sulla quiete pubblica – qualora effettivamente sussistenti – non possono ritenersi limitati al periodo estivo, ma – si ripete, se fosse vera la circostanza – allora, in nessun periodo dell’anno potrebbero sopportarsi rumori nocivi di entità superiore a 3/5 Decibel (vedi “Valutazione acustica” dell’Ing. (OMISSIS), in atti), per cui l’esercizio del cantiere di cui trattasi sarebbe stato assolutamente da censurare per ogni giorno dell’anno, cioè per tutti i 365 giorni dell’anno; e allora, i lavori pubblici de quibus non avrebbero potuto proprio eseguirsi mai! Non v’è chi non comprenda l’assurdità di una consimile tesi.

L’Auditorium _____ nel parco di _____ doveva essere oggetto di lavori di completamento della ristrutturazione generale, funzionale ed estetica e messa a norma da lungo tempo – siccome appaltati in epoca risalente (contratto rep. N. 6086 del 12 novembre 2003) – e non potevano essere rinviati più a lungo né essere trascurati (abbandonati) del tutto, avendo un impatto importantissimo sulla cittadinanza, per evidenti motivi di decoro, cultura, turismo e ristrutturazione di opere pubbliche per la fruizione generale. Queste sì, finalità di interesse pubblico. L’averli sospesi, da ultimo nel periodo per cui è causa (1 giugno-30 settembre 2019), per interessi meramente privatistici dell’Hotel (OMISSIS) ha creato un danno evidente alle casse comunali, in quanto il Comune di Sanremo ha dovuto spendere una somma extra per tacitare le riserve delle Imprese appaltatrici, di cui dovranno senz’altro rispondere sia gli amministratori pubblici in carica all’epoca dei fatti che i funzionari amministrativi pro tempore che vi hanno dato causa.

5.Detto questo da un punto di vista generale, di sussistenza dell’elemento oggettivo del danno amministrativo-contabile, nell’entità di euro 65.000,00, nella disamina delle condotte che, con colpa grave, lo hanno causato, ritiene il Collegio vada prima di tutto scrutinata la responsabilità degli amministratori pubblici. Risulta infatti dagli atti di causa che in tanto la sospensione fu possibile in quanto il contesto politico-amministrativo dell’epoca aveva concordato con la società (OMISSIS) la sospensione dei lavori già in data 12 febbraio 2019, prima ancora della consegna dei lavori alle Imprese, avvenuta in data 22 febbraio 2019. La sospensione medesima era motivata al fine di limitare le emissioni di rumore e non disturbare così la clientela di quell’hotel. L’amministrazione comunale del Comune di _____ non risulta evocata in giudizio né risulta evocato l’Assessore al turismo dell’epoca, (OMISSIS), il quale ultimo, come risulta dagli atti di causa, partecipò – su richiesta dei vertici dell’Albergo – ad un incontro finalizzato alla sospensione dei lavori de quibus. Come già evidenziato nella parte in fatto, l’assessore al turismo (OMISSIS)(prima dell’ipotesi di accordo della sospensione, firmata quest’ultima, dall’assessore ai Lavori Pubblici _____ e dal Direttore dei Lavori _____ nella già riferita data del 12 febbraio 2019) aveva ‘caldeggiato’ sostanzialmente – anche a nome dello stesso Sindaco di _____ – la sospensione dei lavori, per la ricaduta negativa sull’immagine di _____ e sul commercio, in relazione all’apertura dei cantieri in periodo estivo. E’ evidente che l’ipotesi di accordo doveva essere sottoposta alla valutazione della Giunta per poter impegnare il Comune di _____ verso l’esterno ed è perciò del tutto evidente una sua responsabilità.

Va peraltro rilevato per completezza che la Giunta comunale acquisì anche un parere da parte dell’Avvocatura civica in data 30 dicembre 2019 con il quale detto consesso stabiliva che la sospensione dei lavori non appariva motivata da ragioni inerenti all’esecuzione dell’opera pubblica, come previsto dall’art. 107 del Codice degli Appalti; ciò significa che la sospensione stessa era da ritenersi illegittima. Nonostante ciò la Giunta approvò la deliberazione n. 337/2019.

Il Collegio, valutati tutti gli atti di causa, ritiene che i due amministratori pubblici ((OMISSIS)e _____), rispettivamente Assessore al turismo e Assessore ai Lavori Pubblici nel periodo di riferimento siano responsabili in maniera paritaria della genesi del danno erariale di cui trattasi e conformemente alla citazione, dato che l’Assessore _____ è stato evocato, condivisibilmente, dalla Procura per un danno di euro 13.000,00, ritiene il Collegio che la stessa somma vada imputata virtualmente anche all’Assessore (OMISSIS), non evocato in giudizio. La somma rimanente pari a euro 52.000,00 va imputata per euro 13.000,00 – come detto – all’assessore _____. La rimanente somma di euro 39.000,00 va imputata per il 60% (pari a euro 23.400,00) virtualmente all’amministrazione comunale di _____ (Giunta), non evocata in giudizio, la quale deliberando favorevolmente sull’accordo bonario (Deliberazione n. 337 del 30.12.2019) ha espresso la propria volontà e valutazione positiva sull’operato illegittimo di sospensione dei lavori, foriero del danno erariale per cui è causa, di fatto avallando l’operato del RUP e del DL. Per il rimanente 40% (=euro 15.600,00) il danno medesimo va addossato ai funzionari amministrativi, ing. _____, quale Direttore dei Lavori e ing. _____, quale Responsabile unico del procedimento, nelle percentuali richieste dalla Procura, rispettivamente, del 40% (=euro 6.240,00) e del 60% (=euro 9.360,00), trattandosi dei dipendenti amministrativi competenti per materia nei lavori di ristrutturazione sospesi e sui quali gravava la responsabilità di tenere indenne l’Ente Locale da maggiori ed inutili aggravi di spesa pubblica.

Ritiene perciò il Collegio che l’azione della Procura erariale sia parzialmente accoglibile, valutando tuttavia una maggiore responsabilità in capo agli organi politico-amministrativi, che – come risulta con ogni evidenza dagli atti di causa – hanno manifestamente appoggiato e condiviso le preoccupazioni dell’Hotel (OMISSIS), senza avvedersi – come le cariche esponenziali che ricoprivano avrebbero opportunamente e obbligatoriamente imposto – della cura del preminente interesse pubblico al completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Auditorium _____ e ritenendo invece di privilegiare meri interessi privatistici, di cui era portatore l’amministrazione dell’Hotel (OMISSIS) di _____.

I due funzionari, _____ e _____, sono altrettanto responsabili, sia pure in misura minore, per un certo timor reverentialis serbato nei confronti delle autorità politiche locali, e con diversa responsabilità causale pro quota, per non aver saputo, in definitiva, malgrado la specifica preparazione nel settore, l’elevata professionalità e la competenza in materia, contrastare l’operazione illegittima della sospensione dei lavori, disponendola invece materialmente e accettandone comunque le conseguenze negative nel bilancio locale.

6.Come risulta con estrema chiarezza dalle risultanze delle attività ispettive condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di _____, le sospensioni dei lavori de quibus erano state accordate tra la società (OMISSIS) ed il Comune di v in data 12 febbraio 2019 ed erano state concesse in virtù del detto Accordo tra la medesima soc. (OMISSIS) e il medesimo Comune di _____ alle seguenti date: dal 23 febbraio al 5 marzo 2019 e dal 1 giugno al 30 settembre 2019; esse appaiono del tutto immotivate e prive dei necessari riscontri oggettivi ma soprattutto lesive di qualsivoglia interesse pubblico e sono state effettuate solo ed esclusivamente per interessi meramente privatistici che esulano dall’interesse pubblico; esse devono ritenersi altresì viziate da manifesta illogicità ed incoerenza, perché finalizzate soltanto ad evitare qualsiasi forma di disturbo alla clientela di un albergo privato,con la conseguenza che l’amministrazione comunale di _____ è stata costretta ad indennizzare il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) appaltatore della somma di 65.000,00 euro (danno erariale), somma transatta e pagata, nonostante il parere negativo dell’Avvocatura civica che aveva evidenziato in maniera inequivocabile che “il fermo cantiere non era motivato da ragioni inerenti l’esecuzione dell’opera come previsto dall’art. 107 del codice degli appalti che non menziona in alcun modo una sospensione di tal genere e ancor meno per interessi squisitamente di natura privatistica”.

7.Conclusivamente, la domanda del pubblico ministero va parzialmente accolta, nei termini di cui alla parte motiva della presente sentenza, disponendo la condanna nei confronti dei tre convenuti in giudizio, per un totale di danno pari a euro 28.600,00, secondo la quota-parte di danno attribuita a ciascuno, come segue – dopo aver detratto opportunamente le somme di cui in parte motiva (pari in totale a euro 36.400,00) in quanto virtualmente attribuibili a responsabilità concorrenti (amministrazione comunale di _____ (Giunta), Assessore (OMISSIS)), non evocate in giudizio:

_____= euro 13.000,00; _____ = euro 9.360,00; _____ = euro 6.240,00.

Le suddette somme di condanna, comprensive di rivalutazione monetaria, vanno maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono addossate in parti uguali e parziariamente su tutti i condannati, come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea:

condanna, a titolo di colpa grave, i seguenti convenuti a risarcire al COMUNE di _____ (IM) le seguenti somme, comprensive di rivalutazione, da maggiorare di interessi legali, per il periodo dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo:

  • _____: euro 13.000,00;
  • _____: euro 9.360,00;
  • _____: euro 6240,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di euro 610,86 (diconsi, euro seicentodieci/86), parziariamente e in parti uguali.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 maggio 2022.

Depositato in Segreteria il 19 luglio 2022

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente