Corte dei conti (sentenze) _ Sentenze

SENT. N. 46/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale

per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21966 del registro di Segreteria, proposto da T.N., c.f. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) (OMISSIS), residente in (OMISSIS) Via (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. _____, con domicilio digitale P.E.C. _____;

contro

-MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – 2^ Sezione;

-INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. _____ dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in _____;

-MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, dispensato dal servizio per inidoneità fisica dal 20 giugno 2018, con domanda del 6 marzo 2018 chiedeva di accertarsi la dipendenza da causa di servizio delle patologie “severo disturbo depressivo ed andamento cronico invalidante con note disforiche e ansia libera” e “gastrite cronica”, ai fini della concessione dell’equo indennizzo.

Egli adduceva di aver contratto o comunque aggravato le infermità suddette a partire dal 2016, quando, in servizio presso la Tenenza di Borgomanero, veniva sottoposto a procedimento disciplinare con l’irrogazione della sanzione di 6 giorni di consegna, cui sarebbe poi conseguito il deterioramento dell’ambiente di lavoro.

La CMO presso il Distretto Militare di Milano, con verbale del 23.01.2019, giudicava la sola prima patologia (disturbo depressivo) ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A, rilevando peraltro la decadenza dalla domanda per intempestività, ex art. 2 del D.P.R. n. 461/2001 (superamento del termine semestrale).

Il competente Comitato di verifica, con parere dell’8 novembre 2019 reso sulla base degli atti disponibili, e, successivamente, il Comando generale con decreto del 27 gennaio 2020 n. 196, rilevavano l’intempestività della domanda e negavano la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, ritenendola sostanzialmente ascrivibile a fattori endogeni e costituzionali, posto che non si rinvenivano documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo.

Il predetto decreto respingeva, conseguentemente, la domanda di equo indennizzo presentata dall’interessato.

Con il ricorso in oggetto, il signor N.T. ha impugnato i suddetti provvedimenti, rivendicando l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità ai fini dell’eventuale futuro riconoscimento della pensione privilegiata e la loro ascrivibilità all’ottava categoria della Tabella A, in ciò asseritamente confortato da parere medico legale di parte del 3 marzo 2018, che produce agli atti.

Il Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché il decreto impugnato concerne la sola concessione dell’equo indennizzo, spettante alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro (e dunque, nella fattispecie, al Giudice amministrativo).

Eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una previa domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata.

Nel merito, l’amministrazione deduce l’infondatezza del ricorso, confermando la tardività dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio (sei mesi dall’insorgenza della patologia o dalla sua piena conoscenza), nonché la legittimità e correttezza del provvedimento impugnato e del presupposto giudizio del Comitato di verifica, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso.

Si è costituito in giudizio altresì l’INPS, che ha evidenziato la propria incompetenza rispetto alla questione del riconoscimento della causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente, rimettendosi alle determinazioni delle amministrazioni a ciò competenti.

Con ordinanza n. 8/2021 del 22/3/2021, questa Sezione incaricava l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute di procedere, sulla base di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, nonché degli ulteriori accertamenti specialistici ritenuti necessari, alla redazione di apposito parere medico-legale inerente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente.

Con nota prot. n. 1306 del 18/1/2023, l’U.M.L. del Ministero della Salute ha depositato presso la Segreteria di questa Sezione il richiesto parere.

All’udienza del 28 marzo 2023, dinanzi al nuovo Giudice designato, la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1.In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Se, infatti, si deve pacificamente escludere la cognizione di questa Corte sull’azione di condanna al pagamento dell’equo indennizzo (cfr. Cass. S.U., ord. 22/8/2019 n. 21605), peraltro non oggetto del presente giudizio e di competenza giurisdizionale del giudice del rapporto di lavoro (e dunque, nel caso di specie, del giudice amministrativo), occorre però osservare che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanze n. 490/2019 e n. 1306/2017) hanno affermato la giurisdizione contabile sulla domanda di accertamento della causa di servizio, sia che la stessa sia proposta unitamente alla conseguente domanda di accertamento del diritto al trattamento pensionistico, sia nel caso in cui la stessa venga avanzata da sola, come nel caso di specie, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.

Sussiste pertanto la cognizione di questa Corte sulla domanda attorea, così come formulata, volta al mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (cfr. Corte dei conti, Sez. II appello centrale, n.29/2022; Cass., S.U., n. 5467/2009).

2.È invece fondata e deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’amministrazione militare per mancanza della previa domanda o pronunciamento in via amministrativa sul beneficio richiesto, ex art. 153 lett. b) del codice di giustizia contabile (c.g.c.).

La sopra affermata sussistenza, ratione materiae, della competenza giurisdizionale della Corte dei conti relativamente alla domanda giudiziale di accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della concessione della futura pensione di privilegio, non pregiudica, infatti, ogni più opportuna valutazione del Giudice contabile circa eventuali cause di inammissibilità della domanda (cfr., Cass., S.U., n. 4325/2014).

Deve, infatti, escludersi che dalla dichiarata sussistenza della giurisdizione contabile anche sulla “…sola domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato…”, possa farsi discendere, de plano, l’obbligo di esaminare nel merito la proposta domanda giudiziale, senza consentire allo stesso giudice di verificare, in rito, la ricorrenza di eventuali profili d’inammissibilità.

Tale circostanza, infatti, è stata esplicitamente fatta salva dalla stessa Corte di Cassazione con la pronuncia sopra citata, che, nell’affermare la giurisdizione contabile, ha comunque precisato che il ricorso era stato presentato da un dipendente pubblico “…ancora in servizio (…) trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull’ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale (sottolineatura di chi scrive).

Ne consegue che la richiamata statuizione della Suprema Corte circa la sussistenza della giurisdizione contabile va letta ed interpretata alla luce del caso concreto sottoposto all’esame di quest’ultima; in presenza, dunque, di una domanda giudiziale tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, quale presupposto della spettanza in futuro del trattamento pensionistico privilegiato, se è pur vero che il giudice del rapporto di lavoro è privo della potestas iudicandi, è altrettanto vero che la Corte dei conti non è tenuta a pronunciarsi, laddove il ricorrente non abbia nemmeno formulato istanza di trattamento privilegiato in via amministrativa, ovvero, non abbia ritualmente notificato un atto diffida idoneo a formare il silenzio sul punto dell’Amministrazione convenuta e, quindi, questa non si sia pronunciata, né esplicitamente né implicitamente sulla stessa, come avvenuto nel caso di specie e come, invece, prescritto dall’art. 153, lett. b) del c.g.c. (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 699/2022; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 182/2022).

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, pressoché unanimemente, che ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessaria la previa adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento definitivo lesivo dell’interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego (cfr. in termini: Sez. giur. Puglia, sent. n. 346/2017, n. 182/2018, n. 508/2019, n. 652/2019 e Sez. giur. Lombardia, n. 221/2018).

Orbene, nel caso di specie non risulta agli atti che sia stato emesso alcun provvedimento amministrativo definitivo sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità quivi lamentate dal ricorrente ai fini della concessione del trattamento pensionistico privilegiato, essendosi l’Amministrazione di appartenenza limitata a negare la dipendenza della causa di servizio delle suddette ai fini dell’equo indennizzo.

Nell’istanza del 6 marzo 2018, alla base dei provvedimenti negativi in questa sede impugnati e oggetto di giudizio, il ricorrente si è, infatti, limitato a richiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità (disturbo depressivo e gastrite) ai soli fini dell’ottenimento dell’equo indennizzo.

Nel corso del giudizio, ed in particolare con note di deposito del 28/3/2022 e del 14/7/2022, parte ricorrente ha poi depositato agli atti, rispettivamente, una convocazione a visita per il giorno 8/7/2022 dinanzi alla CMO di Milano ad oggetto “Pensione privilegiata”, nonché il relativo verbale della medesima CMO n. MI122001242 dell’8/7/2022.

Premesso che la suddetta documentazione non prova l’effettiva presentazione (in corso di giudizio o comunque successivamente ai provvedimenti per cui è causa) di una domanda amministrativa finalizzata alla concessione della pensione privilegiata, e che dunque il ricorrente non risulta aver assolto all’onere probatorio su di sé incombente, a fronte dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (onere che, molto più semplicemente, avrebbe dovuto adempiere attraverso il deposito in giudizio della suddetta istanza amministrativa, se esistente), dalla suddetta documentazione si evince, in ogni caso, che:

i)la presunta (e non provata) domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata si riferirebbe ad un cumulo di patologie (“distorsione rachide cervicale; pregresso trauma contusivo cervicale; esiti di contusione ginocchio sinistro; esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro; segni di cervico unco artrosi; condropatia femorale rotulea bilaterale; lievissime protrusioni anulari da C5 a C6 e C6-C7; pregressa distorsione rachide cervicale; pregressa distorsione rachide cervicale; trauma contusivo gamba sin. ginocchio e caviglia sin; disturbo depressivo cronico con note disforiche e ansia libera; note di gastrite”), diverso e molto più ampio di quelle oggetto del presente giudizio (limitato alle ultime due). È pertanto lecito dubitare della stessa permanenza dell’interesse processuale del ricorrente, ex art. 100 c.p.c., rispetto alla propria domanda giudiziale e all’oggetto del presente giudizio, come anzidetto circoscritti all’accertamento della causa di servizio del solo disturbo depressivo e delle note di gastrite, visto che, come noto, il cumulo di patologie incide anche sull’ascrivibilità tabellare del trattamento privilegiato;

ii)emerge comunque incontestabilmente che l’amministrazione non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla suddetta (presunta) domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata, essendo il relativo procedimento fermo alla visita del ricorrente dinanzi alla C.M.O. e mancando così, quantomeno, il pronunciamento del Comitato di verifica per le cause di servizio ed un conseguente provvedimento definitivo sulla concessione della pensione privilegiata da parte del Competente Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, che a tal fine non risulta neppure essere stato diffidato a provvedere, come richiesto invece dal citato art. 153 lett. b) del c.g.c.

Ne deriva che delle due l’una: o il ricorrente non ha mai presentato la domanda amministrativa di concessione della pensione privilegiata (come sembrerebbe desumersi dalle stesse conclusioni assunte e ribadite in sede di discussione dalla sua difesa che, per la decorrenza del futuro trattamento privilegiato, continua a fare esclusivo riferimento alla domanda del 6/3/2018, pacificamente limitata al solo equo indennizzo); ovvero, se anche l’ha presentata, tale domanda ha un contenuto diverso e più ampio, quanto all’accertamento delle dipendenze da causa di servizio, rispetto a quelle originariamente dedotte in data 6/3/2018, oggetto dei provvedimenti impugnati e del presente giudizio, cosicché è necessario un nuovo e specifico pronunciamento dell’amministrazione competente, cui questo Giudice non può sostituirsi (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 273/2020).

Questo Giudice condivide infatti, al proposito, il principio già affermato dalla Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia (n. 27/2020), applicabile anche alla presente fattispecie, secondo cui “se si ritenesse ammissibile una domanda giudiziale frutto di una costruzione processuale (dove vi è espressa affermazione del futuro interesse pensionistico, per i consequenziali effetti in termini di individuazione della giurisdizione di questa Corte) avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è chiesta la tutela, vale a dire non sovrapponibile a un assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale (dove, invece, mancando la domanda pensionistica, manca l’oggettiva manifestazione dell’interesse pensionistico), si otterrebbe il distorto risultato secondo cui, nel caso di accertamento, da parte del giudice contabile, della dipendenza da causa di servizio di una infermità (scopo-mezzo), l’interessato potrebbe, comunque, avvalersi di tale pronuncia anche per ottenere altri benefici (cioè, altro scopo-fine), il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza dello stesso presupposto (cioè, dello stesso scopo-mezzo)”.

In altri termini, deve esservi piena sovrapponibilità tra gli interessi oggettivamente manifestati dal ricorrente sul piano sostanziale, e dunque in sede amministrativa, e quelli dedotti dallo stesso in sede giudiziale, talché, quando tale sovrapponibilità non sia riscontrabile, come in entrambi i casi sopra prospettati e alternativamente riscontrabili nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 153 comma 1 lett. b) del c.g.c. (cfr. Sez. giur. Lombardia, n. 265/2002; Sez. giur. Piemonte, n. 39/2022; Sez. I App., n.117/2017; Sez. II App., n. 463/2016).

3.La rilevata inammissibilità del ricorso rende irrilevante o superflua ed anzi pregiudica ogni valutazione di merito, anche in ordine alle risultanze dell’espletata consulenza medico-legale da parte dell’U.M.L. del Ministero della Salute, con assorbimento di ogni altra questione.

4.Stante la natura preliminare della pronuncia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2023

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

Depositata in Segreteria il 12/04/2023

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI