Corte dei conti (sentenze), Enti locali, Responsabilità erariale _ Sentenze

Sentenza 108/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 62785 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti nei confronti di:

1) società _____, Partita IVA _____, con sede legale a _____, PEC _____, in persona del legale rappresentante, Sig.ra _____ (C.f.: _____), nata a _____ e domiciliata per la carica presso la sede legale della società;

(Non costituita)

2) Sig.ra _____, C.f.: _____, nata a _____ e residente a _____, in qualità di Amministratore Unico della società _____;

(Non costituita)

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

uditi, nell’udienza del 12 gennaio 2023, tenutasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Paola Altini, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini e il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Lupi.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 29 giugno 2022 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento del danno in favore del Comune di _____, nella misura di euro 53.743,20 o della diversa somma ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento del patrimonio dell’Amministrazione danneggiata fino al relativo soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, la Procura contabile ha dedotto che il gestore della struttura ricettiva “_____”, sita in _____, identificato nella società _____ con legale rappresentante la Sig.ra _____, avrebbe omesso di versare al Comune di _____ le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno, per il periodo febbraio 2021-marzo 2022.

In tal modo, i convenuti avrebbero violato gli obblighi derivanti dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrato e modificato con le deliberazioni consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015), con il quale il Comune di _____, nell’istituire e disciplinare, con effetto dal 1° luglio 2011, l’imposta di soggiorno introdotta dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne ha previsto il pagamento da parte dei soggetti clienti delle strutture ricettive ai relativi gestori, nonché l’obbligo di questi ultimi di riversare periodicamente al Comune le somme così riscosse, previa specifica dichiarazione volta ad attestare mensilmente il numero dei soggiornanti e dei relativi pernottamenti, nonché l’ammontare dell’imposta riscossa da riversare al Comune e gli estremi dell’avvenuto versamento.

Nel caso specifico, la somma che risulterebbe ancora dovuta dalla società convenuta (in quanto non precedentemente versata) per l’indicato periodo di gestione della struttura ricettiva in questione, corrispondente al petitum contenuto nell’atto di citazione (euro 53.743,20), è stata determinata dalla Polizia Municipale di Firenze in sede di segnalazione del danno erariale di cui alla nota prot. n. 955/01/2022/113 del 7 aprile 2022 (notitia damni), sulla base delle dichiarazioni mensili effettivamente presentate dalla società stessa.

Ravvisando la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità erariale, la Procura contabile ha quindi provveduto a notificare l’invito a dedurre alla società titolare della struttura ricettiva e al legale rappresentante della medesima, cui peraltro non è seguito alcun riscontro da parte degli interessati.

Nell’atto di citazione successivamente depositato, la Procura regionale ha provveduto ad esporre, oltre ai fatti qui ricostruiti, anche le ragioni in diritto sulla cui base ha ritenuto sussistenti nella fattispecie gli elementi costituitivi della responsabilità contabile da imputare agli odierni convenuti, nei cui confronti, pertanto, ha conclusivamente chiesto la condanna al risarcimento in favore del Comune di _____.

All’udienza del 12 gennaio 2023, il Pubblico Ministero ha chiesto che fosse dichiarata la contumacia delle parti convenute e, facendo richiamo alle argomentazioni già profuse nell’atto introduttivo del giudizio, ha insistito per l’accoglimento della domanda.

DIRITTO

In via preliminare, ai sensi dell’art. 93 del Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, occorre dichiarare la contumacia della convenuta società _____, che non si è costituita in giudizio benché ritualmente citata (con notifica via PEC del 12.07.2022 in atti).

È rituale anche la notifica effettuata nei confronti della Sig.ra _____ (all’indirizzo della di lei residenza e a mani di persona convivente in data 13.07.2022 in atti). Tuttavia, si deve rilevare, ex officio, che tale convenuta non è stato citato in proprio e per un autonomo titolo di responsabilità enucleato nella causa petendi, bensì in “qualità di Amministratore Unico della società _____” (come da atto di citazione, pag. 7).

Poiché citare un soggetto persona fisica unicamente nella qualità di Amministratore di una società equivale a citare la società stessa in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel caso in esame lo stesso soggetto giuridico (la società _____) è stato citato due volte, con due notifiche entrambe regolari.

Pertanto, non è possibile dichiarare la contumacia della Sig.ra _____, in proprio, in quanto non esplicitamente convenuta in giudizio in questa veste. Diversamente, la domanda verrebbe estesa ad un soggetto che non è stato parte del giudizio (la Sig.ra _____, per l’appunto), in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sul punto, cfr. l’obiter dictum di cui alla sentenza della Sez. I Centr. App. n. 430/2018).

Pur in assenza di contestazioni sul punto, si ritiene inoltre doveroso affermare la sussistenza della giurisdizione contabile sulla controversia in esame.

Al riguardo, è sufficiente in questa sede fare richiamo all’opera di inquadramento sistematico compiuta in diversi precedenti giurisprudenziali, non solo di questa Sezione giurisdizionale, che hanno recentemente ribadito l’esperibilità dinanzi al giudice contabile dell’ordinaria azione di responsabilità nei confronti del gestore di una struttura ricettiva che ometta di riversare all’ente locale l’imposta di soggiorno riscossa o da riscuotere a carico dei propri clienti, anche alla luce della recente normativa, ovvero dell’art. 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha inserito il comma 1-ter nel corpo dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dell’art. 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha operato un’interpretazione autentica della suddetta novella legislativa.

In tali pronunce è stato, infatti, correttamente evidenziato che, di norma (e così avviene nel caso di specie), negli enti locali che hanno istituito l’imposta di soggiorno in conformità al citato art. 4, d.lgs. n. 23/2011, la relativa disciplina posta dai regolamenti comunali assegna ai gestori delle strutture ricettive una fondamentale funzione strumentale ai fini della riscossione del tributo, caratterizzata essenzialmente dall’incarico di provvedere al suo accertamento e al suo incasso a carico dei soggetti passivi rappresentati dai clienti delle strutture, nonché da specifici obblighi di rendicontazione delle somme introitate e di relativo riversamento nelle casse comunali. Ciò consente di configurare l’esistenza, tra l’ente locale e il gestore della struttura ricettiva, di un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, allorquando la violazione da parte del secondo di taluno dei suddetti obblighi determini un danno erariale consistente nel mancato incameramento da parte dell’ente del gettito dell’imposta di soggiorno effettivamente spettante (cfr.: Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 325/2021; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 1/2022; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 189/2022; Sez. II Centr. App., sent. n. 275/2022).

Tutto ciò premesso, nel merito l’oggetto del presente giudizio è dunque costituito dall’ipotesi di danno erariale asseritamente causato al Comune di _____ dall’omesso versamento, da parte della società _____, dell’imposta di soggiorno riscossa nella sua qualità di titolare di struttura ricettiva operante nel territorio comunale.

Al riguardo, la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti della società merita accoglimento.

L’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo praticato dalla struttura per notte di soggiorno.

In conformità a tale disposizione legislativa, il Comune di _____ ha provveduto ad istituire e disciplinare l’applicazione di tale tributo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011, con effetto dal 1 luglio 2011. Il regolamento approvato in tale sede è stato successivamente integrato e modificato dalle deliberazioni consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015, che hanno appunto disposto la riscossione dell’imposta da parte dei gestori delle strutture alberghiere e il successivo riversamento all’Ente dei relativi introiti, previa specifica dichiarazione mensile.

Appurato quindi che, nel caso specifico, si è effettivamente instaurato un rapporto di servizio tra l’Ente impositore e la società convenuta, occorre rilevare che, in base alla documentazione versata in atti, risulta ampiamente dimostrato come, nell’ambito della gestione della struttura ricettiva “_____” nel periodo febbraio 2021-marzo 2022, siano stati ripetutamente violati gli obblighi derivanti dalla citata regolamentazione comunale, in particolare con il mancato riversamento al Comune di _____ delle somme riscosse dai propri clienti a titolo di imposta di soggiorno.

Da tale condotta illecita è quindi causalmente derivato un danno erariale da mancata entrata, consistente infatti nel non avvenuto incameramento da parte del Comune di _____ del gettito di competenza relativo all’applicazione del tributo in questione.

In ordine al quantum di tale danno, non vi è dubbio che esso sia pari alle somme incamerate dalla società risultanti dalle cennate dichiarazioni periodiche e concretamente non riversate all’Ente impositore.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, infine, il complessivo comportamento antigiuridico della società risulta connotato dal dolo c.d. “contrattuale”, individuabile nella coscienza e volontà di disattendere ai sopra ricordati obblighi di servizio e di determinare conseguentemente la produzione del danno.

Ravvisati, pertanto, nella fattispecie tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa imputabile alla convenuta società _____, questo Collegio ritiene in conclusione che la medesima sia tenuta a corrispondere, in favore del Comune di _____, la somma di euro 53.743,20 a titolo di risarcimento del danno arrecato.

Detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall’evento lesivo, ovverosia dal giorno di scadenza dell’obbligo di riversamento delle somme dovute ogni quindici giorni a titolo di tassa di soggiorno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 62785 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti della società _____, in persona del legale rappresentante, Sig.ra _____:

DICHIARA

la contumacia della convenuta società _____;

ACCOGLIE

la domanda attorea e, per l’effetto: condanna la società _____, in persona del legale rappresentante Sig.ra Brandani Anna Maria, al pagamento della somma complessiva di euro 53.743,20 (cinquantatremila e settecentoquarantatre/20) in favore del Comune di _____, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico della convenuta della società _____, in persona del legale rappresentante Sig.ra _____, le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 226,05.= (diconsi Euro Duecentoventisei/05.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

L’estensore

Claudio Guerrini

Il Presidente

Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 5 aprile 2023

Il Funzionario

Dott.ssa Simonetta Agostini