Edilizia privata, Procedimento amministrativo, Urbanistica _ Sentenze

Pubblicato il 04/11/2022

09664/2022REG.PROV.COLL.

01714/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2022, proposto dal sig. _____, rappresentato e difeso dall’avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’arch. _____, nella qualità di dirigente del settore pianificazione governo territorio Comune di _____, non costituito in giudizio;

nei confronti

della Curatela del “Fallimento _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

della società Costruzioni _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

dei signori _____, _____, _____ non costituiti in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) 4 febbraio 2022, n. 123, resa tra le parti in sede di ottemperanza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di _____;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 il consigliere _____ e uditi per le parti gli avvocati _____ su delega di _____ e _____;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso allibrato al n.r.g. 1273 del 2021, il sig. _____ agiva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per l’ottemperanza alla sentenza 30 giugno 2021, n. 1007 resa dallo stesso T.a.r., e per la conseguente declaratoria di nullità:

a) del provvedimento prot. n. 0033305/2021 del 28 settembre 2021, adottato dal dirigente del Comune di _____, nella parte in cui “si atteggia a rifiuto di adottare l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino ex art. 27, co. 2, d.p.r. 380 del 2001 della parte del fabbricato esistente …”;

b) del provvedimento protocollo prot. n° 0033743/2021 del 1 ottobre 2021 col quale il dirigente del Comune di _____ ha disposto “… che i soggetti proprietari dell’immobile di cui trattasi, destinatari della presente, provvedano a far redigere da tecnico abilitato la “Valutazione di sicurezza” di cui all’art. 8.3 del d.m. 18 gennaio 2018.

2. Il Ta.r. per la Toscana, con sentenza 4 febbraio 2022, n. 123 (oggetto dell’odierno appello) respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese processuali (euro 3.000,00 in favore del Comune di _____).

3. Questi gli snodi principali della vicenda:

a) in data 27 gennaio 2004, il Comune di _____ rilasciava la concessione edilizia n. 9/2004 con la quale autorizzava il sig. _____ ad eseguire lavori di “Ristrutturazione urbanistica dell’area “_____” per il recupero a residenziale del complesso edilizio edificio 1, secondo il progetto”;

b) in data 11 maggio 2009, il Comune rilasciava al sig. _____ e alla “Costruzione _____ s.r.l.” la concessione in variante in corso d’opera n. 9/P028 a valere sull’originario titolo n. 9/2004;

c) entrambe le concessioni edilizie restavano inoppugnate;

d) il 17 aprile 2013, il comune di _____ rilasciava il permesso di costruire n. 68/2013 ai seguenti intestatari: sig. _____, Costruzione _____ s.r.l., _____ e _____: il titolo assentiva “Interventi di adeguamento al d.m. 16 gennaio 1996 di porzioni di edifici posti in via _____ (Area _____)”;

e) l’intervento era mirato alla messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antisismica di alcune porzioni dell’immobile rispetto alla proprietà pubblica, senza modifica degli allineamenti, delle prescrizioni di zona e delle configurazioni stabilite dal piano di recupero denominato “Area _____”;

f) il permesso di costruire n. 68 del 2013 veniva impugnato dal sig. _____, unitamente alla correlata autorizzazione paesaggistica, con ricorso al T.a.r. per la Toscana allibrato al n.r.g. 1045/2013, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1238 del 20 luglio 2016 (con carico spese per un importo di euro 2.000,00);

g) a sua volta, l’appello proposto avverso tale sentenza (allibrato al n.r.g. 8840/2016) veniva dichiarato improcedibile su espressa richiesta di parte ricorrente, con decisione deliberata dal collegio alla medesima udienza del 13 ottobre 2022;

h) in particolare, la sentenza del T.a.r. n. 1238 del 2016 (passata in giudicato) chiariva che, con riguardo al presunto contrasto del permesso di costruire n. 2013/068 con il punto C.3 del d.m. 16 gennaio 1996 (lo stesso permesso sarebbe illegittimo, in quanto il relativo progetto sarebbe stato semplicemente “depositato” presso il Genio civile in conformità della normativa regionale vigente all’epoca ma dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2006), la censura s’appalesava inammissibile in quanto diretta sostanzialmente a contestare il permesso di costruire n. 9 del 27/01/2004 rimasto inoppugnato;

i) la stessa censura e i restanti motivi venivano, poi, ritenuti infondati per le seguenti ragioni (così sintetizzate):

– il permesso di costruire del 2004, era stato semplicemente depositato presso il Genio civile in considerazione del fatto che così prevedeva l’art. 105 della l.r. n. 1/2005 all’epoca vigente, “deposito” avvenuto in un momento antecedente alla sentenza della Corte costituzionale del 5/5/2006 n. 182 che, a sua volta, aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione di cui si tratta;

– l’assenza di una specifica disposizione, nell’ambito del punto C.3 – diretta a disciplinare espressamente gli edifici c.d. a gradoni – consente di ritenere ammissibili le conclusioni cui è giunta la nota n. 105/AA.GG del 21/1/1999, del Ministero dei lavori pubblici, nella parte in cui ha affermato che in tali casi si ritiene che l’altezza massima di ciascun corpo di fabbrica dell’edificio possa valutarsi in rapporto alla distanza minima tra il contorno di detto corpo ed il ciglio opposto della prospiciente strada;

– il permesso di costruire del 2013 non si pone in contrasto col d.m. 14 gennaio 2008 in quanto detta disposizione è entrata in vigore successivamente alla realizzazione dell’edificio;

– l’amministrazione comunale non era obbligata a provvedere ad annullare, in via di autotutela, i permessi di costruire rilasciati ai controinteressati, nonostante le reiterate istanze presentate;

l) successivamente, il sig. _____ adiva il Tribunale ordinario di Siena per chiedere:

– l’accertamento del proprio titolo di comproprietà condominiale del complesso immobiliare sito in _____, via _____, nonché di parte dello spazio sottostante alla proprietà ove sarebbe intervenuta parziale escavazione da parte della Costruzioni _____ S.r.l.;

– l’accertamento dello stato dei luoghi e dei fabbricati succitati, con particolare riferimento ad una loro eventuale pericolosità dovuta allo stato di abbandono, al mancato rispetto delle norme relative alle distanze e delle norme antisismiche per le opere eseguite dalla società fallita;

– l’emissione di provvedimenti per l’eliminazione dello stato di pericolo anche attraverso la rimessa in pristino dei luoghi o la loro parziale demolizione;

m) il giudice civile, con sentenza n. 173 del 2020, accoglieva la prima domanda mentre respingeva le restanti “non risultando allo stato alcun pericolo alle strutture, né il perito specifica quale sia il deterioramento alle opere ed attrezzature provvisionali, né è possibile prevedere quale sia il processo di deterioramento che con il protrarsi del tempo potrebbe causare eventi di rischio per la privata e pubblica incolumità”;

n) sulla scorta di tali antefatti e sul rilievo che i lavori autorizzati con il permesso di costruire n° 2013/068 del 17 aprile 2013 non erano mai iniziati, e comunque mai finiti, il sig. _____ inoltrava in data 28 ottobre 2020, al Comune e al Prefetto, due diffide: la prima, volta a sollecitare l’adozione nei confronti dei controinteressati del provvedimento di decadenza del permesso di costruire n. 2013/068, nonché della sanzione demolitoria avuto riguardo a quanto costruito in violazione della normativa antisismica; la seconda, volta a ottenere la declaratoria di inefficacia e/o di decadenza dell’originaria concessione edilizia n. 9/2004, nonché l’ingiunzione a demolire quanto realizzato in forza della stessa e a ripristinare lo stato dei luoghi;

o) a fronte del silenzio serbato dal Comune sulle diffide, il sig. _____ proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. al T.a.r. per la Toscana, allibrato al n.r.g. 375/2021, censurando:

– l’inosservanza dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 (primo motivo di ricorso);

– la violazione dell’art. 15 del d.p.r. n. 380 del 2001, quanto al mancato accertamento della decadenza del permesso di costruire n. 2013/068 (secondo motivo);

– la violazione dell’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, per mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori resi necessari dal mancato rispetto della normativa antisismica e dalle condizioni di deterioramento e pericolo per la pubblica incolumità, nelle quali verserebbe la porzione di fabbricato interessata dai lavori (terzo motivo).

p) il T.a.r., con sentenza 25 maggio 2021, n. 1007, in parte accoglieva il ricorso e in parte lo dichiarava inammissibile, compensando le spese.

Segnatamente, con riguardo alla prima diffida:

– accoglieva il ricorso “ai fini della condanna del Comune resistente ad avviare e concludere il procedimento volto a verificare se sia o meno intervenuta la decadenza del permesso di costruire n. 2013/068 e all’adozione delle eventuali misure consequenziali, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001”;

– non accoglieva la “domanda di accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere, a ciò ostando la necessità di compiere adempimenti istruttori riservati all’amministrazione (art. 31 co. 3 c.p.a.) e, in ogni caso, l’assenza di elementi di prova a conferma dell’esistenza di tutte le condizioni occorrenti per l’adozione del provvedimento invocato mediante l’azione di condanna pubblicistica proposta in via principale”;

– con riguardo alla seconda diffida, dichiarava inammissibile, per violazione del ne bis in idem, la domanda volta a ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo del Comune resistente di rimuovere in autotutela la concessione n. 9/2004 e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori dell’attività edilizia realizzata in forza della stessa, in quanto già esaminata e respinta dallo stesso T.a.r. con la sentenza n. 1238/2016, risultando a tale fine irrilevante la sopravvenuta sentenza n. 173/2020 del Tribunale di Siena;

q) avverso il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il silenzio serbato dal comune sulla diffida volta a eccitare i poteri di autotutela relativamente al p.d.c. del 2004 – 2009 proponeva appello il sig. _____ (ricorso allibrato al n.r.g. 7288/2021);

r) il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 5186 del 23 giugno 2022:

– rigettava l’istanza di riunione presentata dal _____ (in relazione al presente giudizio ed a quello allibrato al n.r.g. 8840/2016);

– imponeva al Comune di rispondere, con tutte le garanzie della legge n. 241 del 1990 ad entrambe le istanze-diffide del _____ <<…ma nei soli limiti della definizione dei procedimenti di cui alle diffide attoree del 28 ottobre 2020, ferme le autonome valutazioni comunali sull’intera vicenda dedotta.>>.

4. Il Comune di _____ “al fine di ottemperare a quanto disposto dal TAR con la succitata sentenza 1007/2021”provvedeva “a verificare se i lavori di cui al permesso di costruire 2013/068”erano “stati realizzati o meno, come da verbale di sopralluogo effettuato, in data 24/09/2021” riscontrando che “i lavori di adeguamento sismico di cui al permesso di costruire 2013/068 non risulta(va)no realizzati e neppure in parte iniziati”. Sulla base di quanto riscontrato nel sopralluogo sopra citato, il Comune, con determinazione dirigenziale n. 0033305 del 28 settembre 2021, dichiarava l’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 2013/068 in ragione dell’omesso inizio (e pure dell’omessa realizzazione) dei relativi lavori nei termini di legge (ovverosia nei termini previsti dagli artt. 15 t.u. edilizia e 133 della l.r. n. 65/2014). Contestualmente, esso dava atto che “il complesso immobiliare interessato dai lavori di adeguamento sismico risulta comunque realizzato, per le parti poste in essere, in conformità ai titoli edilizi agli atti di questo Settore”.

4.1. Con successiva determinazione 0033743 del 1 ottobre 2021, il dirigente comunale “Dato atto che con nota del 12/08/2021 (prot. n. 28260) è stato richiesto alla Regione Toscana – Settore Sismica: “la cortese collaborazione di Codesto Spett.le Ufficio in merito alla seguente questioni: se ad oggi, in considerazione della normativa vigente e di quella applicabile al caso di specie, risultino o meno ancora necessari i lavori “di adeguamento” di cui al permesso di costruire n. 2013/068 …”; “Vista la nota, trasmessa in data 30/09/2021, dalla Regione Toscana – Settore Sismica (AOOGRT/PD prot. Regione Toscana n.0380303 del 30/09/2021) … in cui si precisa quanto segue: … Accertato che oggi lo stato dei luoghi del cantiere non è variato da quello riscontrato in data 21/08/2012 data del sopralluogo, e considerato che l’iter amministrativo non è ancora stato concluso (infatti non risultano depositati né la “Relazione di fine lavori” né il certificato di collaudo) secondo questo ufficio sarebbe sufficiente effettuare la “valutazione di sicurezza” ai sensi dell’art. 8.3 della nuove norme tecniche d.m. 18 gennaio 2018, con la quale stabilire se l’uso della costruzione possa continuare senza ulteriori opere strutturali o sia necessario aumentare la sicurezza mediante interventi di adeguamento.”; Richiamato l’ “art. 8.3 delle n.t.c. di cui al d.m. 18 gennaio 2018 il quale prevede che deve essere effettuata la “Valutazione della sicurezza” quando ricorrano anche una sola delle seguenti condizioni, tra cui: “…opere realizzate…. in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione”, disponeva che “i soggetti proprietari dell’immobile di cui trattasi, destinatari della presente, provvedano a far redigere da tecnico abilitato la “VALUTAZIONE DI SICUREZZA” di cui all’art. 8.3 delle norme tecniche d.m. 18/01/2018, trasmettendone copia, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, all’ufficio della Regione Toscana settore sismico – sede di Siena – e a questo settore del Comune di _____”.

4.2. Ritenendo le iniziative assunte dall’amministrazione in contrasto con il “giudicato” formatosi sulla sentenza n. 1007/2021, il sig. _____, come sopra già illustrato, ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al T.a.r. per la Toscana, allibrato al n. 1273 del 2021.

4.3. Al momento della proposizione del ricorso n. 1273/2021, sulla sentenza n. 1007/2021 posta in ottemperanza non si era, tuttavia, ancora formato il giudicato.

4.4. Il T.a.r., con sentenza n. 123 del 2022, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese processuali (euro 3.000,00 in favore del Comune di _____).

5. Ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza il sig. _____ che ha articolato tre motivi (estesi da pagina 7 a pagina 23 del ricorso), così compendiati:

i) violazione dei principi di: legalità, nominatività e di tipicità degli atti amministrativi, non contraddittorietà; violazione del diritto vivente (Corte costituzionale, sentenze nn. 5/1980 e 127/1983); violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 13, 36 e 38 del d.p.r. n. 380 del 2001 e dell’art. 4, l. 1150 del 1942; violazione degli artt. 3, 42, 97 e 101 della Costituzione;

ii) violazione dell’art. 101 Costituzione; violazione del principio di separazione dei poteri; violazione o falsa applicazione dell’art. 9-bis, d.p.r. n. 380 del 2001; violazione del diritto vivente (Corte costituzionale, ni 529/1995, 26/1996, 238/2000, 290/2019);

iii) errata valutazione dell’atipico permesso di costruire n° 2013/068; annullamento implicito in autotutela in parte qua della concessione edilizia n° 9/2004; dovere di ordinare la demolizione dell’opera già accertata col permesso n° 2013/068 essere stata realizzata in violazione del punto C3) delle n.t.a. del 1996.

5.1. Si è costituito il comune per resistere in data 12 aprile 2022, con deposito di documentazione.

5.2. Il sig. _____, con istanza depositata il 25 febbraio 2022, ha chiesto la riunione dell’odierno ricorso ai seguenti “appelli pendenti: a) Consiglio di Stato, Sez. IV (RG n° 8840/2016); b) Consiglio di Stato, Sez. VI (RG n° 7288/2021)”.

5.3. In data 27 settembre 2022, il Comune di _____ ha depositato memoria difensiva e il successivo 9 ottobre ulteriore documentazione.

6. Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2022, dopo discussione in contradditorio tra le parti in cui sono state precisate le rispettive posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Preliminarmente:

a) va respinta l’istanza di riunione avanzata dall’appellante ravvisando il Collegio le medesime ragioni che hanno indotto la sentenza della VI sezione a rigettare analoga istanza.

In ogni caso si evidenzia che:

i) l’appello allibrato al n.r.g. 7288/2021 è stato definito con sentenza del consiglio di Stato sez. VI, n. 5186/2022, pubblicata il 23 giugno 2022;

ii) l’appello allibrato al n.r.g. 8840/2016 è stato parimenti definito, all’esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2022 con decisione di improcedibilità a richiesta della medesima parte ricorrente;

b) è tardivo, ex art. 73 comma 1 c.p.a., e quindi inutilizzabile, il deposito documentale effettuato dal comune in data 9 ottobre 2022.

8. Scendendo all’esame del merito, attesa la stretta connessione dei motivi di appello, gli stessi vengono congiuntamente esaminati e respinti.

8.1. Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che il titolo edilizio è sempre riferito a uno specifico progetto; ragion per cui, una volta riscontrata la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità, senza che possa predicarsi una sorta di invalidità sopravvenuta del titolo medesimo ovvero il suo successivo annullamento implicito in autotutela.

8.2. Così conformato l’esercizio del potere urbanistico, il titolo entra nell’ordinamento giuridico assistito dalla presunzione di legittimità, che ne attesta la validità fino alla sua rimozione dall’ordinamento medesimo mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l’annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell’autorità competente.

La presunzione di legittimità che assiste il provvedimento nel momento in cui esso è adottato risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico.

8.3. Il permesso di costruire, per quanto qui rileva, è un provvedimento autoritativo che, per quanto privo di indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli (cfr. Cons. Stato sez. IV, n. 7373 del 2021, n. 2965 del 2021, n. 6327 del 2018, n. 6265 del 2018, n. 2366 del 2018).

8.4. Nel caso in esame, rileva la circostanza che i titoli edilizi via via rilasciati nel tempo dal Comune (2004 – 2009) si sono consolidati nell’ordinamento giuridico, siccome rimasti inoppugnati, ragion per cui gli stessi non possono più essere rimessi in discussione nella presente sede giudiziaria; né è ravvisabile in capo al Comune un obbligo giuridico di rimuoverli in autotutela, ancorché conculcato dal privato, trattandosi di poteri (quelli di avvio del procedimento di autotutela decisoria) connotati dalla massima discrezionalità nell’an, appartenenti piuttosto alla sfera libera di determinazione dell’amministrazione, come tali insindacabili e incoercibili.

8.5. Rileva, altresì, che tutti i giudicati amministrativi intervenuti nella complessa vicenda (in particolare, quelli di cui alla sentenza del T.a.r. per la Toscana, sez. III, n. 1238 del 20 luglio 2016 e del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5186/2022) non hanno mai affermato l’obbligo del Comune di procedere alla demolizione delle porzioni abusive assentite dai menzionati titoli.

9. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha perimetrato la presente controversia come attinente strettamente alla esecuzione di un giudicato, e a tale giudicato ha parametrata la validità delle iniziative assunte dal Comune di _____ con i due atti del 28 settembre e del 1 ottobre 2021. Il parametro di validità degli atti, infatti, scontava come norma agendidi riferimento, la sentenza n. 1007/2021 che giammai ha affermato l’obbligo del Comune di procedere alla demolizione del manufatto.

10. Al giudicato posto in ottemperanza, risulta, infatti, estraneo qualsiasi accertamento relativo alla “sussistenza delle condizioni per dichiarare la decadenza del permesso di costruire del 2013 e, a maggior ragione, la statuizione sul contenuto dei provvedimenti consequenziali rimessi al Comune all’esito di quell’accertamento”.

11. Sul punto, è chiara la norma agendidettata dalla sentenza posta in esecuzione laddove si ordina al Comune di avviare e concludere il procedimento volto a verificare se sia o meno intervenuta la decadenza del permesso di costruire n. 2013/068 e di provvedere “all’adozione delle eventuali misure consequenziali, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001”.

11.1. L’aggettivo “eventuale” che qualifica le misure da adottare a seguito della verifica circa l’intervenuta decadenza del permesso di costruire sta a significare esattamente che alcun vincolo conformativo è stato precostituito, imposto o veicolato dal giudice.

11.2. L’unico vincolo ha investito l’an dell’azione amministrativa, obbligando il Comune ad attivare i controlli previsti dall’art. 27 d.p.r. n. 380/2001, lasciando intonso il “quid” del potere in concreto esercitato.

11.3. Tanto vero che, la sentenza ottemperanda ha respinto la domanda di accertamento del perdurante carattere abusivo delle parti fabbricato ancora non ultimato, <<“a ciò ostando la necessità di compiere adempimenti istruttori riservati all’amministrazione (art. 31 co. 3 c.p.a.) e, in ogni caso, l’assenza di elementi di prova a conferma dell’esistenza di tutte le condizioni occorrenti per l’adozione del provvedimento invocato [l’ordine di demolizione delle parti del fabbricato oggetto degli interventi di adeguamento sismico di cui al permesso di costruire n. 2013/068, n.d.r.] mediante l’azione di condanna pubblicistica proposta in via principale”>.

11.4. Le divisate determinazioni costituiscono, dunque, espressione di amministrazione attiva del Comune, in ordine a poteri non ancora esercitati (art. 34, c.p.a.), il cui scrutinio di legittimità, pertanto, resta estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza.

12. Va soggiunto che, la sentenza n. 1007/2021 ha dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idemla domanda dell’odierno appellante volta a ottenere “l’accertamento giudiziale dell’obbligo del Comune resistente di rimuovere in autotutela la concessione n. 9/2004 e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori dell’attività edilizia realizzata in forza della stessa”, in quanto già respinta dal T.a.r. con la precedente sentenza n. 1238/2016.

13. Anche per questo profilo, dunque, il giudicato non ha messo in discussione la legittimità dei titoli in forza dei quali i controinteressati hanno eseguito l’intervento, ragion per cui neppure può inferirsi l’illegittimità del divisato intervento siccome conforme ai titoli medesimi.

14. Per quanto sin qui esposto, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

15. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, anche in relazione ai profili di sinteticità e chiarezza, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)].

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. _____ al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano, in favore del Comune di _____, in euro 6.000,00 (seimila) oltre accessori e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Consigliere