Corte dei conti (sentenze) _ Sentenze

Sent. 184/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI Presidente

Walter BERRUTI Consigliere

Alessandra OLESSINA Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 22607 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

_____, nato a _____, cod. fisc. _____, residente in _____, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale “_____”, non costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 maggio 2022, il Magistrato relatore e il Pubblico Ministero, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

Dagli atti risulta che con nota di Finpiemonte del 03.02.2017 (prot. Finpiemonte n. 17-03179), codice domanda 146-2082, veniva concesso all’impresa individuale epigrafata un finanziamento pari ad euro 60.000,00 di cui euro 42.000,00 con fondi regionali, per l’acquisto di arredi strumentali, opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere, spese di progettazione e commissioni di garanzia.

Infatti, in data 30.12.2016 l’impresa individuale “_____” aveva presentato domanda di agevolazione a valere sulla L.R. n. 1/09 – Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese Sezione artigianato – Edizione 2015 (L.R. 1/09 art. 7 e s.m.i.) approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15.2.2010.

Come detto, in data 03.02.2017, Finpiemonte, recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva all’impresa beneficiaria un finanziamento pari ad euro 60.000,00, di cui euro 42.000,00 con fondi regionali, per la realizzazione dell’intervento presso la sede sita in _____, da completare entro 12 mesi dall’erogazione del prestito.

In data 03.05.2017 Finpiemonte procedeva all’erogazione del predetto importo, pari ad euro 42.000,00, in favore dell’impresa beneficiaria.

Successivamente, Finpiemonte appurava, però, che, con atto notarile del 04.05.2017 prot. TO-2017-59363, l’attività oggetto dell’investimento, sita in _____, veniva ceduta all’impresa “_____”, senza darne comunicazione a Finpiemonte.

Inoltre, dalla visura camerale non risultava a Finpiemonte alcuna altra sede di svolgimento dell’attività artigiana (ristorazione senza somministrazione con cibi da asporto), dichiarata in sede di presentazione della domanda di accesso al Programma e di realizzazione del progetto, approvato dal Comitato Tecnico ed ammesso alle agevolazioni di cui al Programma di intervento per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane soprarichiamato.

La Procura contabile evidenzia nell’atto di citazione che: in materia, l’art. 6, punto 2, lett. e) del Programma degli interventi, “Revoca dell’agevolazione”, statuisce che “l’agevolazione potrà essere revocata totalmente nei seguenti casi: … e) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al punto 6.1” (nella fattispecie alle lettere “a”, “f” e “g”); pertanto Finpiemonte accertava che l’avvenuta cessione dell’attività e della sede destinataria dell’investimento, prima dei termini previsti dal programma degli investimenti, nonché l’assenza di ulteriori sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi concessi costituivano, nel caso di specie, causa di revoca totale delle agevolazioni.

Con nota del 23.1.2018 Finpiemonte (prot. Finpiemonte n. 18-01649) ha dato avvio al procedimento di revoca totale dell’agevolazione, poi concluso con l’atto finale di revoca totale del finanziamento erogato a valere sulla L.R. 01/09 Artigianato, giusto provvedimento di Finpiemonte del 18.5.2018 (prot. Finpiemonte n. 18-12953) con il quale si è, altresì, intimata la restituzione del debito residuo del finanziamento fruito.

L’odierno convenuto non ha presentato controdeduzioni nell’ambito del procedimento amministrativo di revoca.

Non consta, altresì, che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

Con nota del 5.8.2020 (prot. Finpiemonte n. ATR/20-37278) indirizzata alla Procura regionale contabile, Finpiemonte ha quantificato l’attualità del credito nei confronti dell’impresa epigrafata pari ad euro 18.646,15.

Infine, con atto di costituzione in mora del 3.12.2020 Finpiemonte (prot. Finpiemonte n. 20-62562) intimava all’impresa individuale debitrice il versamento di tale somma, salvi interessi e maggior danno.

La Procura contabile evidenzia, pertanto, che dai sopra esposti accertamenti amministrativi risulta come la suddetta impresa individuale non abbia documentato che le risorse assegnate alla medesima siano state fruite per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato, a fortiori a fronte dell’avvenuta cessione dell’attività e della sede destinataria dell’investimento prima dei termini previsti dal programma degli investimenti, nonché dell’assenza di ulteriori sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi concessi.

Secondo la Procura contabile, sussiste, per l’effetto, un danno erariale costituito dallo sviamento dal fine legale tipico delle somme percepite, a titolo di finanziamento pubblico, da parte di _____, nella qualità di titolare e legale rappresentante della impresa individuale “_____”, con sede in _____, pari ad euro 18.646,15, come da comunicazione di Finpiemonte del 5.8.2020 di dichiarazione crediti residui, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

Nella pubblica udienza del 12 maggio 2022, nessuno presente per il convenuto, il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate, chiedendo altresì la dichiarazione di contumacia del convenuto, stante la regolarità della notifica dell’atto di citazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., stante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.

Venendo all’esame del merito, si osserva quanto segue.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 4511/2006; Cass., sez. un., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, come recepita anche nelle pronunce di questa magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge, da un lato, il mancato accertato perseguimento delle finalità del finanziamento che ha reso inutile l’erogazione pubblica, dall’altro, un livello quantomeno di colpa grave per la deviazione dal modello tipico di condotta previsto.

In particolare, dagli atti risulta che in data 3 febbraio 2017 Finpiemonte ha concesso all’impresa individuale epigrafata – a seguito di domanda di agevolazione a valere sulla L.R. n. 1/09 Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese Sezione artigianato Edizione 2015 (L.R. 1/09 art. 7 e s.m.i.) approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15.2.2010 – un finanziamento pari ad euro 60.000,00 di cui euro 42.000,00 con fondi regionali, per l’acquisto di arredi strumentali, opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere, spese di progettazione e commissioni di garanzia, per la realizzazione dell’intervento presso la sede sita in _____, da completare entro 12 mesi dall’erogazione del prestito.

In data 3 maggio 2017 Finpiemonte ha erogato il predetto importo, pari ad euro 42.000,00, in favore dell’impresa beneficiaria.

Successivamente, tuttavia, Finpiemonte ha appurato l’avvenuta cessione dell’attività oggetto dell’investimento, sita in _____, senza comunicazione a Finpiemonte, e l’assenza di alcuna altra sede di svolgimento dell’attività artigiana dichiarata in sede di presentazione della domanda di accesso al Programma e di realizzazione del progetto.

Pertanto, Finpiemonte ha revocato, con provvedimento del 18 maggio 2018, il finanziamento agevolato, ai sensi dell’art. 6, punto 2, lett. e) del Programma degli interventi, “Revoca dell’agevolazione”, che appunto statuisce che “l’agevolazione potrà essere revocata totalmente nei seguenti casi: … e) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al punto 6.1” (nella fattispecie alle lettere “a”, “f” e “g”), a causa dell’avvenuta cessione dell’attività e della sede destinataria dell’investimento prima dei termini previsti dal programma degli investimenti e dell’assenza di ulteriori sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi concessi.

Con lo stesso provvedimento Finpiemonte ha intimato la restituzione del debito residuo del finanziamento fruito.

Appare pacifico come la condotta tenuta dal convenuto rappresenti un’irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi (comunitari) per il finanziamento di iniziative imprenditoriali.

Infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, ha stabilito un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, … risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre – C465/10). Tale giurisprudenza appare pienamente applicabile anche al caso di fondi statali o regionali, erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

Come evidenziato dalla Procura contabile, in relazione alla fattispecie in esame, lo sviamento delle risorse pubbliche ben può concretizzarsi nell’indebita fruizione (e nella successiva mancata restituzione del finanziamento), posto che non risulta documentato che le risorse assegnate all’impresa siano state fruite per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando, a fortiori a fronte dell’avvenuta cessione dell’attività e della sede destinataria dell’investimento prima dei termini previsti dal programma degli investimenti e dell’assenza di ulteriori sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi concessi.

Altrettanto evidente è il nesso di causalità tra la condotta del convenuto, legale rappresentante dell’impresa, che ha presentato la domanda di finanziamento ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando (a causa dell’avvenuta cessione dell’attività e della sede destinataria dell’investimento, prima dei termini previsti dal programma degli investimenti, nonché a causa dell’assenza di ulteriori sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi concessi), e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

Quanto all’elemento soggettivo, si valuta il comportamento tenuto dal convenuto, se non doloso, quantomeno affetto da colpa gravissima, avendo il medesimo chiesto ed ottenuto contributi per lo svolgimento di un’attività, per poi non rispettare i precetti che lo stesso si era obbligato ad ossequiare.

In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione, quanto meno gravemente colposa della stessa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti. Pertanto, non può che accogliersi la domanda di condanna del convenuto nell’importo quantificato in euro 18.646,15 (come da nota di Finpiemonte del 5 agosto 2020), oltre interessi ed accessori di legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE la domanda attorea, e, per l’effetto, CONDANNA il convenuto _____ al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo di euro 18.646,15 (diciottomilaseicentoquarantasei/15), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti dei contributi percepiti sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Condanna _____ al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro: _470,30 (quattrocentosettanta/30)_____.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti Presidente

Walter Berruti Consigliere

Alessandra Olessina Consigliere Estensore

Il Giudice estensore Il Presidente

Alessandra Olessina Cinthia Pinotti

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 luglio 2022

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli