Corte dei conti (sentenze), Pubblico impiego _ Sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

N. 508/2022

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 68164/M del registro di segreteria, depositato in data 25 marzo 2021.

AD ISTANZA DI

R. nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato dallo stesso ai sensi dell’art. 159 c.g.c. che in virtù della normativa vigente, ha chiesto di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso la propria abitazione o via P.E.C. OMISSIS@pec.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. _____ (_____, PEC: _____ Fax _____) e dall’avv. _____ (PEC: _____) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 12 maggio 2022, l’avv. _____ per l’INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte avverso l’atto n. 255 del 08.09.2020 di rigetto della domanda di assegno di incollocabilità lavorativa ex art.104 del d.P.R. 1092/1973.

Il ricorrente rappresentava che, a seguito di cessazione dal servizio presso l’Arma dei Carabinieri, veniva assegnata la pensione di inabilità ordinaria OMISSIS da parte della sede provinciale dell’INPS di Ragusa.

Lo stesso rappresentava che gli era stato comunicato da parte della Commissione medico-ospedaliera distaccata di Augusta (verbale modello BL/S N.C 2014/4918 del 28.01.2014) il giudizio “non idoneo parzialmente al servizio militare d’istituto in modo parziale ai sensi del d.P.R. 738/81 e controindicato la lunga postura in piedi” e successivamente veniva trasferito al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa-Sezione Amministrativa e, a seguito e dopo varie asserite vessazioni da parte del Comandante Provinciale Carabinieri di Ragusa, lo stesso per i notevoli disagi psicologici si sottoponeva a visita medica presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (Centro di Salute Mentale-Psichiatria) che riscontrava un “persistente disturbo dell’adattamento con ansia con necessità di trattamento farmacologico”.

Dopo ciò in data 11.02.2016 la Commissione medico-ospedaliera distaccata di Augusta (verbale modello BL/S N.C 2016/6660 del 11.02.2016) lo dichiarava “non idoneo al servizio militare e d’istituto e collocato in congedo assoluto”.

Il ricorrente, dopo aver acquisito il diritto di pensione privilegiata ordinaria (verbale modello BL/B N. 8118 DEL 07.02.2017), faceva richiesta di concessione di assegno di incollocabilità e in data 20.05.2020, su richiesta della sede provinciale dell’INPS di Ragusa, veniva sottoposto a visita medica specialistica al fine di accertare se le infermità riconosciute da causa di servizio risultavano idonee alla concessione dell’assegno richiesto, e oltre allo stato della sussistenza anche della durata della concessione del beneficio.

La commissione ASP di Ragusa con verbale 264/ML del 20 maggio 2020 formulava la risposta sul quesito richiesto da parte dell’Istituto di previdenza formulando la diagnosi “sindrome ansioso-depressiva reattiva con disturbo dell’adattamento in trattamento psicofarmacologico” e fornendo il giudizio medico-legale che “l’infermità sopra diagnosticata, per la natura ed il grado di invalidità, risultano di pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti”; con parere favorevole alla concessione dell’assegno di incollocabilità anni 2 (due).

Successivamente la sede provinciale dell’INPS di Ragusa richiedeva alla suddetta Commissione di esprimere un altro parere solo in riferimento all’infermità di “spondiloartrosi diffusa con discopatia da L4 a S1 e da C6 a D1” tralasciando le altre infermità sofferte dal sottoscritto, ed al quesito posto la Commissione accertava tali infermità riconosciute da causa di servizio “per la natura ed il loro grado di invalidità non risultano di pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Il ricorrente si lamentava di tale rigetto censurando la nullità del relativo provvedimento per eccesso di potere sotto il profilo della carente motivazione e dell’omissione dell’istruttoria procedimentale, per violazione dei termini di conclusione del procedimento e per avere considerato soltanto le patologie riconosciute da causa di servizio da parte del Dipartimento di Medicina Legale di Augusta (SR).

Il ricorrente deduceva che la disciplina sull’assegno in materia di incollocabilità non prevederebbe che le infermità devono essere dipendenti da causa di servizio ma soltanto che il cumulo delle infermità è di natura in pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Formulava le seguenti conclusioni:

– accertare e dichiarare il diritto dell’assegno di incollocabilità lavorativa per anni 02 (due), come concesso dalla Commissione Medica ASP di Ragusa con verbale 264/ML datato 20 maggio 2020;

– conseguentemente condannare l’INPS a rideterminare in favore del sottoscritto il trattamento di assegno di incollocabilità per la tabella “A” categoria 7^.

  1. Con decreto del 17 dicembre 2021 veniva fissata l’udienza di discussione per il 12/05/2022.

In data 7 aprile 2022 parte ricorrente depositava le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

III. In data 12 aprile 2022 si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale.

L’Istituto, dopo avere richiamato la disciplina di riferimento, deduceva che il ricorrente non presentasse i requisiti richiesti per l’attribuzione dell’assegno di incollocabilità.

Si argomentava che la Commissione di medicina legale e fiscale dell’ASP di Ragusa aveva ritenuto che il ricorrente non possedesse i requisiti di carattere sanitario richiesti e che il suddetto parere sanitario è vincolante per l’Istituto previdenziale.

All’udienza del 12 maggio 2022 il procuratore dell’INPS si riportava agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Oggetto dell’odierno giudizio è il riconoscimento al ricorrente, cessato dal servizio per infermità all’atto del collocamento non riconosciute dipendenti da causa di servizio, dell’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 d.P.R. 1092/1973 secondo cui “Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all’ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all’assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza super invalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l’eventuale assegno di cura”.

2.Preliminarmente, è necessario delineare l’ambito della giurisdizione pensionistica di questa Corte osservando che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L’attività del Giudice contabile, quindi, non è preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso.

Essa si sostanzia, pertanto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, in quanto tale, a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione o, come nel caso di specie, dell’assegno accessorio, rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice del rapporto di lavoro.

Per quanto premesso, non rilevano di per sé i vizi del procedimento che ha condotto al decreto di diniego del trattamento richiesto o i vizi del provvedimento, ma piuttosto va valutato se il ricorrente fosse effettivamente titolare del diritto vantato.

3.Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito svolte.

3.1. Dalla richiamata disciplina normativa dell’art. 104 d.P.R. 1092/1973 emerge che coloro i quali, per causa di servizio godono di una pensione privilegiata o di un assegno rinnovabile di categoria compresa tra la seconda e l’ottava della tabella A allegata alla legge 18 maggio 1967, n. 313 hanno diritto all’assegno di incollocabilità, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e segg. della legge 2 aprile 1968, n. 482, allorché vengano riconosciuti effettivamente incollocabili, quando cioè per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (Cfr. C. conti, Sez. giur., Calabria, sent. 10/2019).

L’assegno di incollocabilità è, quindi, un assegno accessorio che spetta al personale dipendente che è titolare di un trattamento di pensione o di assegno privilegiati dalla seconda alla ottava categoria.

Uno dei requisiti fondamentali per l’attribuire il trattamento privilegiato al personale militare, di cui faceva parte il ricorrente, è che le infermità o lesioni siano “dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento” (art. 67 d.P.R. 1092/1973).

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Puglia, n. 16/2018 e Sez. I App., n. 171/2017) lo stato di incollocabilità, prescinde dalla gravità dell’infermità pensionata, tant’è che è riconoscibile anche ai titolari di pensione di ottava categoria, ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di un’attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l’interessato, per la natura e grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi.

La concessione a domanda di tale assegno accessorio è collegata, quindi, alla ricorrenza di un elevato livello di pericolosità sociale sul posto di lavoro determinata dalle affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Ciò posto dagli atti di causa risulta che il ricorrente è cessato dal servizio per inabilità non derivante da fatti di servizio con attribuzione della pensione di inabilità ex art. 2, co. 12, L. 335/1995 il quale prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale l’interessato si trovi “nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Fra le diverse infermità che hanno portato a tale situazione di inabilità soltanto quella di “spondiloartrosi diffusa con discopatia da L4 a S1 e da C6 a D1” è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio mentre per le altre non è stata riconosciuta la causa di servizio né il ricorrente si duole di tale mancato riconoscimento nell’odierno giudizio.

Il ricorrente, invece, ha prospettato che il giudizio medico-legale di non collocabilità debba essere fatto per cumulo, sia con riferimento alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio sia con riferimento a quelle che non lo sono state riconosciute o che addirittura sono state diagnosticate successivamente al collocamento in quiescenza.

Tale prospettazione attorea non è fondata, stante il chiaro tenore della disposizione dell’art. 104 d.P.R. 1092/1973 che fa riferimento esclusivamente ai requisiti per l’accesso al trattamento privilegiato, per cui ai fini dell’attribuzione dell’assegno di incollocabilità vengono in rilevo soltanto le infermità derivanti da causa di servizio.

Per cui correte risulta l’operato dell’INPS che ha chiesto un riesame all’ASP di Ragusa, chiedendo di circoscrivere il giudizio di incollocabilità soltanto all’infermità “spondiloartrosi diffusa con discopatia da L4 a S1 e da C6 a D1”.

Inoltre, avverso il provvedimento di diniego dell’INPS del 08/09/2020 basato sul revisionato giudizio medico-legale dell’ASP di Ragusa il ricorrente si limita ad articolare critiche generiche senza fornire alcuna considerazione medica sulla non correttezza di tale giudizio e sul fatto che l’infermità dipendente da causa di servizio posta alla base di tale decisione avrebbe potuto determinare un “pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”.

Agli atti, infatti, non si rinviene documentazione o certificazione attestante un quadro patologico inabilitante tale da far ritenere che il ricorrente risulti di pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie le infermità lamentate derivanti dal servizio, per quanto abbiano determinato un’inabilità nel ricorrente, non costituiscano un presupposto per la fruizione dell’assegno di incollocabilità.

4.In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni si ritiene corretto l’operato dell’INPS, per cui il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente e in favore dell’INPS come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS che sono liquidate in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

– nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 maggio 2022.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 maggio 2022

Pubblicata il 01 giugno 2022

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.R. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 giugno 2022

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa