Corte dei conti (sentenze), Pubblico impiego, Responsabilità erariale _ Sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli Presidente – relatore

Rossella Cassaneti Componente

Francesco Albo Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 73627 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Campania nei confronti di: _____, nata a _____, (C.F.: _____), residente in _____, rappresentata e difesa dall’avv. _____, presso il medesimo domiciliata in _____ (_____).

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 novembre 2022, con l’assistenza del Segretario Alessandra Polese, il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Michele Ferrante e l’avv. _____ per la parte convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Un esposto pervenuto in data 27 luglio 2017 alla Procura erariale presso questa Sezione giurisdizionale segnalava che _____, dipendente della Provincia di _____, ufficiale del Corpo di polizia provinciale, avesse percepito emolumenti per 175 ore di lavoro straordinario riferiti all’anno 2015, sebbene la medesima non avesse “mai effettuato neanche un’ora di lavoro straordinario”, ed avesse altresì percepito indennità per turnazione e reperibilità nei giorni festivi, anche se “il sabato, domenica e festivi non aveva mai lavorato”.

Il requirente contabile dava seguito all’istruttoria acquisendo informazioni per il tramite del Segretario generale della Provincia di _____.

Terminata l’acquisizione documentale il P.M. destinava un invito a fornire deduzioni all’odierna convenuta ed al Comandante pro tempore del Corpo provinciale, _____.

Entrambi i destinatari fornivano deduzioni scritte. Il _____era anche sentito su sua richiesta.

All’esito il P.M. decideva di archiviare la posizione del _____, promuovendo invece l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti della sola _____ per il danno patito dalla Provincia di _____, con atto di citazione avente data 8 giugno 2022.

Il danno contestato è corrispondente agli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione provinciale per le ore di lavoro straordinario non autorizzate, svolte dalla medesima _____ ed anche dagli altri due ufficiali del corpo, _____ e _____, per un importo pari complessivamente ad euro 4.718,90, così scomputate le altre due voci percepite dalla sola _____ (reperibilità e festivi: pari ad 828,32 euro), non chieste perché la loro spettanza sarebbe stata attestata dal comandante _____, in seguito deceduto.

Espone in citazione il requirente che tali poste di danno sarebbero imputabili alla condotta grave tenuta, da un lato, dal Comandante del tempo _____, laddove questi aveva attestato l’effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte della _____ e degli altri due ufficiali del medesimo Corpo provinciale (_____ e _____), senza che tale attività eccedente l’ordinario orario di servizio fosse stata preventivamente autorizzata – così anche disattendendo quanto stabilito dalla stessa Amministrazione provinciale con disposizione n.26 del 22 febbraio 2012 – e, dall’altro lato, dalla stessa _____ che aveva confermato quanto attestato dal Comandante _____, consentendo così la liquidazione degli emolumenti per ore di lavoro straordinario prive di autorizzazione. Entrambi avrebbero concorso quindi, ciascuno per la propria parte, all’erogazione di spettanze retributive non dovute. Tuttavia, prosegue il requirente, l’azione nei confronti del Comandante _____ non era stata esercitata per effetto del decesso, avvenuto nelle more dell’istruttoria, senza che ricorressero le condizioni per poter convenire in giudizio gli eredi.

In punto di diritto, il requirente premette che l’art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 (comparto delle regioni e delle autonomie locali), ratione temporis vigente, stabiliva che, nel settore pubblico, il lavoro straordinario deve essere effettuato per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, non potendo essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario, inoltre, deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Evidenzia, inoltre, il P.M. che la preventiva autorizzazione è intesa a tutela dell’Erario: essa implicherebbe la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenterebbe lo strumento per evitare che, attraverso incontrollate erogazioni di somme di denaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici. Osserva che, solamente in alcuni casi eccezionali, l’autorizzazione potrebbe essere rilasciata “a sanatoria” ma, comunque, essa dovrebbe essere sempre formalmente emessa, altrimenti non sorgerebbe il diritto alla corresponsione del compenso. Né, comunque, si prosegue, l’autorizzazione, sia essa preventiva o in sanatoria, potrebbe essere surrogata da altre note o atti o tabulati non dichiaratamente probatori dell’intendimento dell’Amministrazione (si richiama: Cons. Stato, sent. n. 783 del 2012).

Evidenzia ulteriormente il requirente che, in ambito di contrattazione decentrata, per i dipendenti della Provincia di _____, l’art. 16, comma 1, del contratto collettivo decentrato integrativo del 2014, prescriveva che: «[…] la prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle effettive esigenze di servizio individuate dai singoli Dirigenti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoro straordinario deve essere utilizzato per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni di lavoro e non può essere effettuato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro».

Inoltre, rammenta che il direttore generale dell’Ente provinciale, _____, con disposizione n. 26 del 22 febbraio 2012, (“disciplina sul rispetto dell’orario di servizio e sul lavoro straordinario”), aveva chiarito che:

«1. La prosecuzione dell’attività lavorativa dei dipendenti oltre il normale orario di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzata dal dirigente che, a tal fine, è tenuto a dichiarare la sussistenza di comprovate e indifferibili esigenze di servizio;

2. I dipendenti che si trattengono in servizio oltre il normale orario di lavoro senza la preventiva autorizzazione del proprio dirigente non potranno, per i minuti o le ore in eccedenza, richiedere l’erogazione dello straordinario ovvero la fruizione del riposo compensativo».

La Procura erariale contesta quindi alla convenuta la violazione della suddetta normativa in materia di lavoro straordinario ed ancor più della citata disposizione n. 26 del 2012, a firma del direttore generale dell’Ente, dott. _____.

Secondo il requirente, “particolarmente grave” apparirebbe il comportamento dell’ufficiale _____, tra i principali beneficiari degli emolumenti elargiti, la quale, nonostante fosse stata resa pienamente consapevole, anche dalla nota della dott.ssa _____ (funzionaria del compente ufficio), della mancanza delle prescritte autorizzazioni per l’espletamento del lavoro straordinario di alcune unità di personale, aveva nondimeno reiterato le attestazioni del comandante _____, “inducendo così in errore l’ufficio competente alla liquidazione delle relative spettanze”.

Precisa quindi l’atto di citazione che “[…] il punto centrale della presente azione di responsabilità – vale ribadirlo- non è la concreta effettuazione o meno delle ore di straordinario liquidate, quanto piuttosto l’assenza di qualsivoglia atto di autorizzazione, sia preventiva che successiva, che avrebbe dovuto indurre la _____ ad astenersi dall’avanzare la pretesa della relativa liquidazione (in ossequio a quanto espressamente prescritto dalla disposizione n. 26 del 22 febbraio 2012, sopra menzionata).”

Conclude chiedendo di condannare la convenuta _____ al pagamento in favore dell’Amministrazione provinciale di _____ dell’importo complessivo di € 4.718,90 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Si è costituita in giudizio _____, rappresentata e difesa dall’avv. _____.

La difesa richiama innanzi tutto gli ultimi due documenti acquisiti tramite richieste di accesso agli atti e di chiarimenti rivolte agli uffici della Provincia di _____.

In particolare, trattasi: della nota a firma congiunta (_____ e _____, rispettivamente funzionario e dirigente del Settore personale – servizio del trattamento economico) prot. 88926 del 25/10/2022, con la quale si attesta che “[…] non risultano richieste di liquidazione di ore di lavoro straordinario Anno 2015 richieste a proprio nome avanzate singolarmente dalla dott. _____”. L’altro documento è costituito dalla risposta del responsabile pro tempore del Settore personale della Provincia, _____, pervenuta per mail in data 25.10.2022, il quale avrebbe giustificato le ragioni poste a fondamento della determina n. 4 del 09/02/2017, con quale era stata disposta la liquidazione degli emolumenti a fronte del lavoro straordinario prestato dagli Ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale nell’anno 2015.

In tale mail il _____ sostiene che, con la nota prot. n. 13506 del 05.07.2016 a firma del Comandante _____, questi “[…] non ha fatto altro che trasmettere, nella sua specifica qualità di vertice del Corpo stesso, il riepilogo delle ore rese in regime di straordinario evidentemente su sua specifica disposizione, dai tre sottufficiali del Corpo nell’arco dell’intero 2015, con lo scopo, altrettanto evidente, di consentirne la liquidazione. La mancanza della preventiva autorizzazione scritta e formale alla prestazione lavorativa anzidetta era, tuttavia, da considerarsi, rispetto alla suddetta nota, “in re ipsa” e, quindi, allo stato dei fatti, a mio sommesso avviso, del tutto pleonastica, se si considera(va), tra l’altro, la peculiarità delle funzioni svolte dai beneficiari del pagamento richiesto e la pressoché costante situazione emergenziale, del tutto imprevedibile (di qui la impossibilità di programmare previamente la protrazione dell’orario di lavoro ordinario) nella quale gli addetti alla Polizia Provinciale sovente si trovavano ad operare. La successiva e finale nota prot. n. 8483 del 12.01.2017, trasmessa dal Dirigente p.t. della Polizia Provinciale, dott. _____, ha ulteriormente confermato, per quanto di concreto interesse e di diretta competenza dell’Ufficio Personale dell’Ente, la effettività della prestazione resa dai dipendenti interessati e l’Ufficio da me diretto all’epoca della adozione della prefata determinazione, ha minuziosamente calcolato il dovuto, previo controllo analitico e dettagliato dei cartellini marca-tempo prodotti. Spiace, purtroppo, non poter acquisire oggi una diretta testimonianza sull’accaduto e sulle ragioni che all’epoca indussero il Comandante _____, prematuramente scomparso, ad autorizzare, in maniera verbale, dette prestazioni lavorative, ma può tuttavia affermarsi che anche quando l’autorizzazione è stata implicita o rilasciata a voce, quindi in forma verbale senza alcun documento scritto, le ore di retribuzione per il lavoro straordinario prestato devono, sempre secondo un mio prudente apprezzamento, essere riconosciute e pagate in base al principio desumibile dall’art. 1362 c.c., di correttezza e buona fede nell’interpretazione delle clausole contrattuali […]”.

Parte convenuta richiama, inoltre, la risposta ricevuta in data 31.10.2022 da parte del dirigente del Settore viabilità e trasporti, _____, che descrive i numerosi compiti degli ufficiali in attività di polizia giudiziaria che avrebbero costretto i medesimi a protrarre gli adempimenti anche fuori dall’orario di servizio e le modalità (diverse per gli agenti e gli ufficiali) di refertazione delle attività compiute.

In obiezione alle deduzioni dell’attore pubblico, sostiene poi parte convenuta che sia l’ordine di eseguire l’attività oltre il normale orario d’ufficio, che, altresì, l’unico atto avente valenza ricognitiva e di autorizzazione compiuto ex post e da intendersi a sanatoria, reperito nel corso dell’istruttoria, erano da attribuirsi al solo Comandante _____, senza dunque che possa essere ora ascritto alcun addebito alla vicecomandante _____.

In ogni caso, la difesa evidenzia che dagli attestati provenienti dalla Provincia di _____ e da ultimo prodotti emergerebbe con chiarezza che la convenuta nel 2015, contrariamente a quanto risultante dall’originario rapporto pervenuto alla Procura, avesse effettivamente svolto molte attività oltre il normale orario di servizio, in adempimento di funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e tanto darebbe comunque conto delle esigenze indifferibili che avrebbero giustificato l’espletamento del lavoro straordinario. Sostiene inoltre parte convenuta che sarebbe stato pacificamente smentito anche l’ulteriore addebito contenuto nella segnalazione originaria e che imputava alla medesima _____ di aver percepito i compensi per il lavoro straordinario pur essendo titolare a quel tempo di posizione organizzativa (in realtà non ottenuta né percepita nel 2015).

In ogni caso, la difesa invita il Collegio a valutare il ruolo dei suddetti Comandanti nonché degli altri Servizi competenti della Provincia di Salerno, ai fini dell’applicazione dell’art. 83, commi 2 e 3 del T.U. 74/2016.

Conclude pertanto chiedendo di respingere ogni addebito rivolto alla convenuta per manifesta infondatezza e, in via subordinata, di fare applicazione dell’art. 83, comma 2, del C.G.C. tenuto conto del ruolo avuto dagli altri soggetti dell’Amministrazione provinciale nella produzione del danno.

Con memoria prodotta in vista dell’odierna udienza la difesa della convenuta ha ulteriormente ribadito ed illustrato le proprie difese.

In particolare, evidenzia che le somme percepite a titolo di lavoro straordinario dalla convenuta, pari mediamente a circa 14 ore al mese, oltre che ad essere pienamente giustificate dai compiti particolari svolti (quali tra gli altri: di responsabile del Nucleo di Polizia Ambientale, dell’ufficio Contravvenzioni e Contenzioso, e di polizia giudiziaria), sarebbero complessivamente assai inferiori agli emolumenti che le sarebbero stati erogati in costanza di posizione organizzativa, non goduta nel periodo in esame.

All’udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti. Entrambi, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. All’esito il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie condotta al giudizio di questa Corte consiste nello svolgimento di ore di lavoro eccedenti il normale orario giornaliero e settimanale (straordinario), in difetto di preventiva (o successiva) autorizzazione da parte della Provincia di _____.

Il danno viene rinvenuto dal requirente nella erogazione dei relativi emolumenti da parte dell’Amministrazione provinciale.

Non viene contestato il fittizio svolgimento di tali ore di lavoro, né della reperibilità, e neppure si pone la questione della inutilità delle attività svolte (restando tale ultimo aspetto assorbito dal censurato difetto di autorizzazione preventiva o comunque successiva, che impedirebbe di ricondurle ad un effettivo interesse dell’Ente).

Ritiene questo Collegio che la domanda di risarcimento per danno erariale promossa nei confronti di _____ non sia fondata e quindi debba essere respinta.

Al riguardo, questo Collegio condivide la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale esposta in atto di citazione. Tanto non consente tuttavia di accogliere l’azione risarcitoria intrapresa.

Se dunque non può dubitarsi che, di norma, necessiti un’autorizzazione preventiva allo svolgimento delle ore di lavoro eccedenti quelle previste contrattualmente e che, solo in via del tutto eccezionale, possa consentirsi un’autorizzazione ex post, allorquando necessitata o da esigenze imprevedibili, oppure dalle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa – non potendosi ammettere che il semplice svolgimento in eccesso di ore di lavoro costituisca già, di per sé, elemento bastevole per maturare il diritto alla loro remunerazione – gli è che, proprio per quello che si è appena detto, al fine di individuare correttamente le responsabilità per il riconoscimento delle ore prestate in eccedenza, e quindi il diritto alla loro remunerazione, assumono rilievo dirimente gli atti ed i provvedimenti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che abbiano provveduto ad autorizzare l’esercizio delle ore di lavoro eccedente (o a riconoscere eccezionalmente ex post quello straordinario già svolto) e di quelli che, per competenza, siano successivamente deputati a verificare la regolarità delle richieste, delle attestazioni ed a effettuare i calcoli per la liquidazione delle spettanze.

Diversamente, non ha alcuna valenza la mera attestazione proveniente dal lavoratore di aver svolto determinate mansioni in orari eccedenti quelli normali d’ufficio, anche se eventualmente corredate da richieste di liquidazione da parte del medesimo dipendente, il quale sostenga di aver effettivamente svolto ore in eccedenza, trattandosi di atti che – isolatamente considerati – non sono in grado di impegnare o condizionare l’Amministrazione.

Sulla scorta di quanto sin qui affermato, ritiene pertanto il Collegio che alla condotta della odierna convenuta non possa essere mosso alcun addebito nell’attribuzione della causazione del presunto danno erariale.

Come è infatti emerso chiaramente dall’istruttoria e dall’esame della documentazione complessiva versata in atti, le ore di lavoro straordinario e la indennità di reperibilità per gli anni 2015 e 2016, sono state liquidate dalla Provincia di _____ in seguito al riscontro della piena ricorrenza dei suoi presupposti da parte del relativo Settore del personale (det. n. 4 del 09.02.2017).

Inoltre, detto provvedimento si è (unicamente) fondato sulle attestazioni delle ore di lavoro straordinario svolte dai tre ufficiali del corpo a suo tempo trasmesse dal comandante pro tempore Roberto _____ (in particolare con la nota prot. n. 13506 del 05.07.2016).

Nessun ruolo, dunque, ha rivestito in tale procedimento la convenuta.

Né essa lo ha avuto nella formazione delle attestazioni trasmesse a suo tempo dal Comandante _____ (essendo restate assolutamente prive di riscontro le accuse di compiacenza e collusione mosse ad entrambi, come leggibili nella segnalazione pervenuta) se non, appunto, quella di redigere i riepiloghi delle ore lavorate nei relativi periodi.

E senza che, per altro verso, sia emerso che la medesima, al riguardo, avesse compiuto qualche atto nell’esercizio del potere vicario in luogo del Comandante, nei periodi in cui aveva svolto anche la funzione di Vicecomandante del Corpo.

E neppure _____ pare aver assunto alcun ruolo nella successiva fase di liquidazione, avvenuta con la citata determina n. 4 del Settore personale della Provincia di _____.

D’altro canto, nella fase istruttoria di tale procedimento, nessun effetto ha prodotto la nota a firma congiunta _____– _____ (nota prot. PSA 8483 del 12/01/2017), in risposta alla richiesta pervenuta dal Settore personale e finanze (del 5/12/2016, a firma della funzionaria _____).

In proposito, anche lo stesso P.M., nel determinarsi ad archiviare la posizione del comandante pro tempore _____, osserva che: “[…] egli si [fosse] limitato ad apporre il visto alla trasmissione di tutta la documentazione a disposizione del suo ufficio, in riscontro alla richiesta dell’ufficio del personale, affinché detto ufficio potesse poi svolgere i necessari approfondimenti circa la sussistenza o meno delle autorizzazioni allo straordinario. Egli, quindi, con il suo “visto si trasmette” non [aveva] “autorizzato” ex post lo straordinario effettuato due anni prima, né avrebbe potuto farlo non essendo in carica all’epoca dei fatti, potendo solo contribuire all’accertamento richiesto dal competente ufficio, trasmettendo tutta la documentazione a sua disposizione; documentazione, peraltro, già trasmessa all’epoca dallo stesso _____” (pag.15 citazione).

Osserva al riguardo il Collegio che, esaminando la prospettazione accusatoria, tale assunto sfugge alla contraddizione a prima vista riscontrabile – laddove, da un canto, si è riconosciuta la irrilevanza della suddetta nota, facendovi derivare la archiviazione della posizione del _____ e, dall’altro, si è ritenuto però che proprio quello stesso atto, co-firmato dalla _____, per la medesima valga ad integrare invece la sua responsabilità per il danno contestato – proprio perché il requirente afferma che la _____ “[…] nonostante fosse stata messa in guardia, dalla nota della dott.ssa _____ (funzionaria del compente ufficio), della mancanza delle prescritte autorizzazioni per lo straordinario di alcune unità di personale, [reiterava] le attestazioni del comandante _____, inducendo così in errore l’ufficio competente alla liquidazione delle relative spettanze”.

Ma tale assunto non pare trovare riscontro nei fatti come accertati in questa sede.

Infatti, se con la risposta alla succitata richiesta della funzionaria _____ (che chiedeva di “[…]trasmettere con immediatezza l’autorizzazione dirigenziale al lavoro straordinario in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e Decentrata attualmente vigenti nonché nel pieno rispetto della disposizione del Direttore Generale n. 26 del 22 febbraio 2012”), _____ e _____, quali Vicecomandante e Comandante, si limitarono semplicemente ad attestare che le ore di straordinario erano state effettivamente rese dai dipendenti, secondo quanto emergeva in dettaglio dalla documentazione in possesso del Comando, e che tale documentazione era già stata tutta inoltrata a suo tempo dal comandante dell’epoca _____ al Settore richiedente (sono elencate nel dettaglio le note inviate), non è dato intendere in cosa sarebbe consistita la “induzione in errore” che ora si contesta alla (sola) _____.

Che tale induzione non vi sia stata, peraltro, è reso evidente, innanzi tutto, dalla stessa richiesta di produrre le autorizzazioni pervenuta dal Settore personale e finanze e, in seguito, dal riscontro che, con la loro risposta, _____ e _____, attestando che gli unici atti reperiti erano quelli a firma del Comandante _____ e già trasmessi – e quindi parimenti già noti al Servizio del personale – avevano sostanzialmente risposto negativamente alla suddetta richiesta di trasmettere le autorizzazioni.

Ed ogni residuo dubbio è fugato propria dalla successiva determina di liquidazione del Servizio personale n. 4 del 2017, a firma del dirigente _____, atto che infatti menziona come presupposto per la liquidazione le comunicazioni a suo tempo trasmesse dal _____: “VISTE le note (…) con le quali il Comandante del Settore Polizia Provinciale, Avv. _____, ha trasmesso, ai fini della liquidazione, il riepilogo delle ore di lavoro straordinario, previamente autorizzato […]” e che inoltre richiama la risposta _____– _____ affermando che essa contenesse la “attestazione successiva del lavoro effettivamente reso dai dipendenti interessati”.

Parimenti, lo stesso requirente precisa che “[…] è dunque unicamente alle note trasmesse dallo scomparso _____, nel 2015 e nel 2016, che deve riconoscersi il nesso di causalità diretta con la liquidazione dello straordinario (privo di autorizzazione) e quindi con il danno erariale che qui si contesta” (pagg. 13-14 citazione).

In sostanza, quello che è emerso, non è assolutamente il ruolo della _____ nell’indurre in errore gli altri uffici competenti a riconoscerle la remunerazione del lavoro straordinario prestato ma, semmai, il comportamento (quanto meno) non lineare del Servizio personale che, dapprima (evidentemente ritenendole necessarie e mancanti agli atti), richiede al Comando di produrre le autorizzazioni all’espletamento del lavoro straordinario, ma poi, ricevuta sostanzialmente risposta negativa, dato che null’altro aveva prodotto o indicato il Comando, decide di dare seguito comunque alla sua corresponsione, ritenendo “implicitamente” presenti le autorizzazioni nelle comunicazioni inviate a suo tempo dal Casini negli anni 2015 e 2016.

In tal senso si esprime difatti l’articolata risposta pervenuta per mail del dirigente pro tempore del Settore personale dell’ente, _____ (che sottoscrisse la più volte menzionata determinazione n. 4 del 2017), da ultimo prodotta dalla difesa e che, nella ampiezza delle sue excusationes, conferma pienamente quanto sin qui ritenuto, con particolare riguardo alle scelte degli Uffici competenti nel procedere, comunque, alla liquidazione delle ore di straordinario.

Quindi, anche prescindendo dall’esprimersi ora se possano ritenersi più o meno condivisibili le ragioni che avrebbero comunque fatto decidere il Settore personale della Provincia di dare seguito alla liquidazione delle competenze oggi in contestazione, pur non avendo ottenuto le espresse autorizzazioni firmate dal _____ (ragioni che sembrerebbero fondate sostanzialmente sulle diversità delle funzioni espletate dagli ufficiali rispetto quelle degli agenti e sulla prassi da tempo vigente), resta già evidente che dagli atti è emersa la piena estraneità della odierna convenuta nella causazione del danno contestato, potendo restare quindi assorbita ogni altra questione.

La richiesta di risarcimento deve essere pertanto respinta.

Le ragioni del rigetto della domanda integrano le condizioni per il riconoscimento del rimborso delle spese del giudizio in favore di parte convenuta ai sensi dell’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di _____.

Liquida in favore della medesima le spese del giudizio, nella somma di euro 1.600,00 per onorari, oltre spese documentate, spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, ponendole a carico della Provincia di _____.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del 24 novembre 2022.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

Depositato in Segreteria il

Il DIRETTORE DI SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli