Corte dei conti (sentenze), Pubblico impiego _ Sentenze

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

 

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo                                                     Presidente

Natale Longo                                                   Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi                     Giudice relatore

 

Nella pubblica udienza del 9 novembre 2021 ha posto in decisione la seguente

S E N T E N Z A n. 314/2021

Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 22851 del registro di Segreteria, promosso da

La Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Calabria della Corte dei conti, PEC: ___________

attore

 nei confronti di

_____________ (c.f.: omissis), nato in omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) al omissis omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. _____________, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. _____________ in _____________, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

convenuto

Data per letta nella pubblica udienza del 9 novembre 2021 la relazione del Giudice relatore, referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. _____________, che concludeva come oltre precisato

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

FATTO

1.Con citazione del 15.12.2020, la Procura ha evocato in giudizio _____________ per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 318,12 = e, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, in favore della OMISSIS, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

I fatti contestati prendono le mosse da una specifica notizia di danno erariale datata 09.10.2017, acquisita nell’ambito delle indagini compiute dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che, su impulso del Nucleo Speciale Spesa Pubblica  e Repressioni Frodi Comunitarie della GdF di Roma, ha svolto una specifica indagine in relazione all’attività extraistituzionale di alcuni docenti dell’OMISSIS, rilevando numerose irregolarità conseguenti alla violazione di diverse norme che regolamentano l’attività dei pubblici dipendenti e, in particolare, dei docenti universitari.

Nello specifico, viene contestato al convenuto, assunto quale collaboratore tecnico presso l’OMISSIS il 02.01.1991 e, alla data della citazione, ancora in servizio quale ricercatore universitario:

  • di essere intestatario di p. iva dal 02.04.1985 per esercizio attività studi di ingegneria, cessata in data 12.2014;
  • di essere iscritto all’ordine professionale degli ingegneri di omissis dal 27.06.1984, successivamente sospeso per morosità dal 08.2013 (anche se non inserito nell’elenco speciale ex art. 11 d.P.R. n. 382/1980;
  • di aver optato, fin dall’assunzione, per il regime c.d. a tempo pieno;
  • di avere stipulato, in data 22.12.2014, un contratto di associazione in partecipazione con la ditta individuale omissis per l’esercizio di attività di impresa relativa all’installazione di impianti idraulici (partecipazione agli utili nella misura del 3%), redigendo tra il 2015 e il 2017 cinque allegati tecnici obbligatori;
  • di avere svolto attività di progettazione e direzione lavori nel biennio 2011-2012 in favore della società omissis emettendo la fattura 6/11 per euro 2.080,00=, la fattura n. 6/12 per euro 8.320,00=, la fattura n. 7/12 per euro 4.320,00=
  • di avere svolto attività di consulenza tecnica e tenuta della contabilità in favore della omissis, emettendo la fattura 1/12 di euro 5.900,00 (regolata a mezzo assegni e denaro contante), la fattura n. 2/12 di euro 5.900,00 (regolata a mezzo assegni e denaro contante), la fattura n. 3/12 di euro 4.900,00 (regolata a mezzo assegno), la fattura n. 4/12 di euro 4.300,00 (regolata a mezzo assegni), la fattura n. 9/12 di euro 3.300,00 (modalità di pagamento non chiarite);
  • di avere svolto attività di collaudo statico su 3 villette nel Comune di omissis (omissis) in favore della omissis, emettendo la fattura n. 8/12 di euro 2.327,30 (regolata a mezzo assegno);
  • di avere svolto la redazione del piano strutturale del Comune di omissis (omissis), per la quale attività gli sono stati liquidati euro 4.768,30= (mandato di pagamento n. 764 del 05.2010; euro 7.122,20= (portati dalla fattura n. 5/11), euro 11.034,74 (portati dalla fattura n. 1/13);
  • di avere svolto attività di studio per la sistemazione del tetto di un capannone nella contrada omissis di omissis, emettendo la fattura n. 2/16 di euro 1.400,00 (regolata a mezzo bonifico bancario del 23.12.2016);
  • di avere svolto, nel 2008, attività di progettazione di un capannone industriale a omissis (omissis) nella contrada omissis, emettendo la fattura 1/09 di euro 5.005,31 e la fattura n. 2/09 di euro 19.943,04 in favore della società omissis;
  • di avere svolto, nell’anno 2004, attività di progettazione esecutiva, di un capannone industriale ubicato a omissis (omissis) nella contrada omissis, emettendo la fattura 1/04 di euro 31.824,00= (verificare esatta corrispondenza importo) e la fattura n. 2/05 di euro 13.790,40= in favore della società omissis (su quest’ultima è stato possibile documentare soltanto la percezione di euro 3.548,000);
  • di avere svolto, sempre in favore della omissis, attività di progettazione di alcuni fabbricati nel comune di omissis (omissis), emettendo la fattura 2/07 di euro 5.304,00=, la fattura n. 4/07 di euro 1.060,80=, la fattura n. 1/08 di euro 4.243,20=, la fattura n. 3/08 per euro 4.243,20= (pagati 3.000), la fattura n. 6/08 per euro 4.243,20,00=, la fattura n. 1/11 di euro 1.872,00= (pagati 1.512,00), la fattura n. 2/11 di euro 1.872,00= (pagati 1.512,00);
  • di avere svolto, attività di progettazione dell’intervento di ripristino delle opere stradali ricadenti sulla omissis in favore della Provincia di  omissis,  la  quale ha disposto (mandato 4848 del 0908.2012) il pagamento, in favore del prof. F., di euro 44.965,75= (al lordo delle ritenute di legge: non risulta acquisita la fattura emessa dal docente, sicché al fine di ottenere  il valore del compenso al netto dell’iva, si è detratta la somma corrispondente all’aliquota del 20% per un totale netto di euro 37.471,46=); successivamente il mandato n. 2506 del 16.03.2005 per euro 7.789,02= che riporta in causale la fattura n. 01/05 non rinvenuta (sicché al fine di ottenere il valore del compenso al netto dell’iva, si è detratta la somma corrispondente all’aliquota del 20% per un totale netto di euro 6.490,85=; successivamente il mandato n. 1839 del 13.06.2006 per euro 27.032,29= che riporta in causale il doc. 03 del 06.03.2006 non rinvenuto (sicché al fine di ottenere il valore del compenso al netto dell’iva, si è detratta la somma corrispondente all’aliquota del 20% per un totale netto di euro 22.526,91=; successivamente il mandato n. 3739 del 04.05.2007 per euro 39.136,62= che riporta in causale il doc. 01 del 03.04.2007 non rinvenuto (sicché al fine di ottenere il valore del compenso al netto dell’iva, si è detratta la somma corrispondente all’aliquota del 20% per un totale netto di euro 32.613,85

Questi i fatti, il _____________ non ha risposto all’invito a dedurre ritualmente notificato.

2.In diritto, la Procura illustra dapprima il quadro normativo in cui si inserisce la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici (obbligo di esclusiva ex 98, comma 1 C.; divieto di incarichi extra-ordinem ex art. 60 d.P.R. n. 3/57; disciplina ex lege n. 662/96; infine art. 53, commi 6 e 7 del D. lgs. n. 165/01 e comma 7-bis del medesimo D.Lgs. che afferma la natura erariale della responsabilità in caso di omesso versamento da parte del percettore all’Amministrazione di appartenenza con conseguente affermazione della giurisdizione contabile). Prosegue evidenziando che su tale quadro normativo generale vanno a calarsi le riforme che si sono succedute nel tempo in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari e segnatamente la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini) che ha parzialmente modificato la previa disciplina di settore di cui al d.P.R. n. 38271980. Richiama il Requirente, in particolare, la disciplina di cui all’art. 6, commi 9 e 10 che introducono alcune deroghe al divieto dell’obbligo di esclusiva. Così, ad esempio, in punto di divieto delle attività commerciali e industriali, il comma 9 cit. introduce la possibilità di costituire società di spin-off o start-up finalizzate all’attuazione dei risultati della ricerca universitaria; fermo il divieto dell’esercizio dell’attività libero professionale di matrice privata, il comma 10 consente la possibilità per i professori e i ricercatori a tempo pineo di volgere attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, di divulgazione scientifica ed editoriale. Il Requirente ha altresì cura di referire che l’Omissis ha stabilito norme interne attuative della disciplina legislativa di riferimento e in particolare menziona il Decreto Rettorale 30 aprile 1998, n. 1141 che ha stabilito che i docenti, che intendano svolgere incarichi retribuiti, rivolgano una apposita istanza al Rettore nella quale siano indicati la natura dell’incarico, la sua durata temporale, il compenso previsto e la dichiarazione con la quale si attesta il mancato pregiudizio per l’attività didattica.

Calando il quadro normativo riferito sull’attività in concreto svolta dal _____________, per la Procura non v’è alcun dubbio circa l’inconciliabilità tra l’attività extra-istituzionale svolta e l’attività di docente a tempo pieno.

In particolare, tale inconciliabilità concerne la partecipazione in associazione – dal 22.12.2014 al 31.08.2018 – con la ditta omissis, sicché il _____________ ha svolto una attività commerciale incompatibile col pubblico impiego e per tale attività deve essere condannato a risarcire il danno differenziale tra emolumento stipendiale a tempo pieno e quello a tempo definito che, invece, avrebbe facoltizzato l’attività svolta, per complessivi euro  90.593,82=; Stesso discorso deve essere svolto per le altre attività di matrice libero professionali, svolte e documentate, per gli anni  dal 2001 al 2014 – per complessivi euro 268.908,88=;

3.Pertanto, per la mera violazione dell’obbligo di esclusiva, la voce di danno azionata dalla Procura ammonta ad euro 359.502,70=

A tale voce di danno deve aggiungersi, per il Requirente, la somma degli importi per gli incarichi extraistituzionali svolti in assenza di autorizzazione da parte dell’Ateneo e che, ex art. 53, commi 7 e 7 bis, sono da riversare in favore dell’amministrazione di appartenenza e che, in questo caso, ammontano ad euro 237.815,42= da cui la voce totale di danno contestata di euro 597.318,12=

La Procura ritiene esistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: rapporto di servizio, dolo della condotta, danno accertato, nesso causale tra fatto e danno.

4.L’invito a dedurre è stato notificato in data 09.2020 nelle forme di cui all’art. 140 cpc.

5.In data 15.12.2020, con decreto presidenziale di fissazione della prima udienza al giorno 05.2021, sono stati assegnati i 30 gg. di rito per la notifica della citazione e del decreto al convenuto.

6.In data 01.2021 è stato notificato al convenuto il solo decreto.

7.In data 04.2021, il docente si è costituito col ministero dell’Avv. _____________, al solo fine di eccepire l’inesistenza della notifica della citazione e dell’invito a dedurre, mai consegnati e/o comunque giunti alla conoscenza del docente. Ha eccepito che gli è stato notificato unicamente il DFU riportante il numero di ruolo del giudizio, riservandosi – in esito all’accesso agli atti e ai documenti prodotti in giudizio dalla Procura – di proporre querela di falso e di segnalare l’accaduto al competente magistrato penale.

8.In data 04.2021 sono stati notificati – a mani proprie del convenuto – l’atto di citazione e il decreto.

9.Con ordinanza a verbale a valle della prima udienza del 05.2021 -, il Collegio, “verificato che, quanto all’invito a dedurre, lo stesso risulta notificato ai sensi dell’art. 140 cpc in data 22.09.2020 e che, in pari data, risulta spedita la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale n. 66844165522-3, in relazione alla quale notifica ha prodotto efficacia allo scadere del decimo giorno dalla spedizione, come da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 2010); rilevato che, in relazione  alla rinnovata  notifica dell’atto  di  citazione,  non risultano, comunque, garantiti i termini a difesa di cui all’art. 88 c.g.c. e che pertanto occorre fissare una nuova udienza ai sensi dell’art. 91, comma 3 c.g.c.” ha fissato “la nuova udienza di trattazione del giudizio al giorno 09 novembre 2021”.

10.In data 05.2021, la citazione e lo stralcio del verbale dell’udienza del 12.05.2021 contenente la nuova data di udienza sono state notificate a mani proprie del convenuto.

11.All’udienza del 11.2021, non comparso il convenuto, il relatore ha evidenziato che alla precedente udienza di maggio l’Avvocato _____________ aveva eccepito l’inesistenza della notifica dell’invito a dedurre e la nullità dell’atto di citazione; che il Collegio, con ordinanza a verbale, aveva rinviato all’odierna udienza il giudizio, con onere alla Procura di rinotificare l’atto di citazione; che il difensore alla data odierna non ha svolto alcuna attività difensiva; che l’atto di citazione è stato rinotificato presso la parte personalmente, anche se dalla memoria di costituzione si evince che la Parte voleva ricevere eventuali comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata: _____________ e di essere elettivamente domiciliata in _____________  presso lo studio dell’Avv. _____________.

Su tali questioni, il Pubblico Ministero ha affermato che anche se il difensore si è costituito, la notifica dell’atto di citazione avvenuta a mani proprie della parte convenuta, può ritenersi regolare; che sull’eccezione di nullità dell’invito a dedurre il Collegio si è già pronunciato con l’ordinanza a verbale di maggio; che l’invito è stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il trascorrere dei 10 giorni successivi all’invio della raccomandata informativa; che l’Avvocato si è regolarmente costituito con la presentazione della comparsa; che la notifica dell’invito a dedurre è avvenuta all’indirizzo di residenza anagrafica del soggetto, risultante dalla certificazione anagrafica.

Nel merito, l’attore ha argomentato che il prof. _____________   aveva un rapporto di servizio che lo legava all’Università omissis in maniera esclusiva, in qualità di docente a tempo pieno e, quindi, era tenuto a richiedere le autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali incarichi extraistituzionali; che il convenuto ha svolto una serie di incarichi extraistituzionali non autorizzati di natura libero-professionale, in maniera continuativa e per importi rilevanti, mantenendo la partita IVA e l’iscrizione all’albo degli Ingegneri fino ad un certo anno, e per alcuni anni con associazione in partecipazione e con il ruolo di Direttore tecnico per una ditta di installazione di impianti idraulici; che non è stata fornita alcuna prova del rilascio delle autorizzazioni; che con la citazione è stato chiesto il riversamento dei compensi percepiti da terzi e la restituzione delle differenze retributive tra quanto percepito come qualità di docente a tempo pieno e quanto sarebbe spettato come compenso a tempo parziale; che, contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza, il danno patrimoniale da differenze retributive sussisteva anche senza la prova di una insufficiente prestazione lavorativa del docente, in quanto il convenuto aveva un rapporto di tempo pieno con l’Ateneo e si era impegnato a svolgere prestazioni lavorative esclusivamente con il proprio datore di lavoro, onde aveva percepito compensi che non gli spettavano, in quanto era venuto meno ai suoi doveri di esclusività; ha richiamato in tal senso la sentenza n. 197/2021 della Seconda Sezione d’Appello.

Indi, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Il Collegio è chiamato ad esaminare preliminarmente l’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica della citazione e dell’invito a dedurre sollevata dall’Avv. _____________ nell’interesse del convenuto _____________, in quanto a lui mai consegnati né mai giunti alla sua conoscenza.

La spiegata difesa si sostanzia infatti esclusivamente in tale motivo di rito.

Prim’ancora della regolarità della successiva notifica dell’atto di citazione, il Collegio deve valutare se sia stato oggetto di regolare attività notificatoria il previo invito a dedurre.

Come rilevato dall’ordinanza dettata a verbale a valle della prima udienza del 12 maggio 2021, risulta ex actis che “quanto all’invito a dedurre, lo stesso risulta notificato ai sensi dell’art. 140 cpc in data 22.09.2020 e che, in pari data, risulta spedita la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale n. 66844165522-3, in relazione alla quale la notifica ha prodotto efficacia allo scadere del decimo giorno dalla spedizione, come da consolidata giurisprudenza della Corte di cassa- zione e della Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 2010)”.

All’udienza del 9 novembre 2021, il Pubblico Ministero ha precisato sul punto valorizzando il principio espresso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2010 in ordine alla perfezione dell’efficacia della notificazione, per il soggetto notificante, da collegarsi al giorno della spedizione, sicché – nella fattispecie per cui è giudizio – in data 22.09.2020 risulta spedita all’indirizzo dell’odierno convenuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’invito a dedurre (atto n. 66844165522-3), con la conseguenza che la stessa si sarebbe perfezionata allo scadere del decimo giorno successivo alla spedizione.

Alla luce di un’attenta disamina degli atti, melius re perpensa, l’eccezione dell’avv. _____________ risulta invece fondata.

Dall’esame dell’art. 140 c.p.c. si evince chiaramente che, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto a ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario deve: 1) depositare la copia dell’atto presso la casa comunale; 2) affiggere l’avviso di deposito; 3) inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa dell’avvenuto deposito. Solo dopo che tutte e tre le formalità si siano compiute, l’atto può dirsi perfezionato per il notificante; laddove per il destinatario dell’atto il perfezionamento della notifica coincide col ricevimento della raccomandata (se antecedente al maturarsi della compiuta giacenza), ovvero decorsi dieci giorni dalla spedizione.

La giurisprudenza contabile (cfr., in fattispecie analoga, Corte dei conti, Sezione Prima centrale d’Appello, n. 117/2021), richiamando i principi espressi dalla conforme giurisprudenza della Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che “nel procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., quindi, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o  anticipato,  destinato  a  consolidarsi  con  l’allegazione – all’originale dell’atto – dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono  confermare o  smentire che la notifica  abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può infatti emergere che la raccomandata non  sia  stata  consegnata  perché  il  destinatario  risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rilevino che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che dunque l’effetto legale tipico,  a tale  evento  ancorato,  non  si  sia  prodotto…Infatti,  le  suddette  risultanze  rendono  quanto  meno  incerto,  e  possono addirittura escludere, che il luogo in cui l’ufficiale ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale  residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass. n. 3552 del 2014)”.

Calando le su esposte considerazioni sulla fattispecie per cui è processo, ad un più attento e migliore esame degli atti,  il Collegio rileva che – sebbene l’ufficiale giudiziario abbia  attestato  nella relata di notificazione dell’invito a dedurre di avere eseguito tutte le formalità previste dall’articolo 140 c.p.c., ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa (nella quale  si comunicano all’interessato le vane ricerche eseguite e l’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto),  tuttavia l’avviso di ricevimento di detta raccomandata  non  risulta  firmato  per ritiro presso l’ufficio postale, e l’agente postale ha apposto sulla busta della raccomandata stessa il timbro “indirizzo insufficiente”. Pertanto, a quanto consta in atti, non vi è prova della correttezza del luogo indicato per la notificazione dell’atto e, quindi, del fatto che l’atto notificando sia entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario (laddove tale conoscibilità avrebbe potuto presumersi, ad esempio, qualora la consegna del plico non fosse avvenuta per “temporanea assenza del destinatario” ed il postino avesse lasciato l’avviso della raccomandata nella cassetta postale, ipotesi in cui la notifica avrebbe potuto ritenersi validamente effettuata con il ritiro alla posta o con la compiuta giacenza della raccomandata, attività documentate sull’avviso di ricevimento della raccomandata stessa).

In altri termini, la mancata consegna della raccomandata informativa e il dubbio sulla correttezza del luogo di notificazione (nascente dalle annotazioni sulla raccomandata apposte dall’ufficiale postale) implicano la mancanza di prova che la notifica in questione – effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – si sia validamente perfezionata; risulta quindi fondata l’eccezione sollevata dall’avv. _____________, che ha lamentato la  mancata  consegna  dell’atto e di conseguenza va dichiarata la nullità della notificazione dell’invito a dedurre.

Da tale declaratoria di nullità discende la inammissibilità della citazione. Infatti, la notifica dell’invito a dedurre – per espressa previsione dell’art. 67, comma 1, c.g.c. – costituisce imprescindibile presupposto (di ammissibilità) dell’atto di citazione, a simiglianza di quanto avviene nelle meno gravi ipotesi di omessa audizione dell’invitato o di mancato rispetto del termine di emissione della citazione (art.67 commi 2 e 5 c.g.c.); con la precisazione che i vizi degli atti del contraddittorio preliminare qui in esame non sono sanabili con una rinnovazione, in quanto ammettere quest’ultima implicherebbe non una mera sanatoria nell’ambito di un rapporto processuale comunque insorto (come avviene nelle ipotesi di rinnovazione di atto nullo ex art. 50, comma 1, c.g.c.), ma una regressione del processo in una fase pre-giudiziale.

Restano assorbite le questioni di merito.

2.Spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile la citazione per nullità della notificazione dell’invito a dedurre.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.

Il Relatore                                                               Il Presidente

 

Carlo Efisio Marrè Brunenghi                            Luigi Cirillo

 

Depositata in segreteria il 28/12/2021

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo