Enti locali _ Sentenze

Pubblicato il 19/05/2022

00758/2022 REG.PROV.COLL.

01623/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2012, proposto da
____, rappresentata e difesa dagli avvocati ____, ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ____ in ____, via ____, ____;

contro

Comune di ____, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Provincie di ____, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti

____ Sas di ____ e C., non costituita in giudizio;
____ ____, rappresentati e difesi dagli avvocati ____, ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ____ in ____, ____, ____;

per l’annullamento

dell’ ordinanza n. 202/2012 in data 31.08.2012, a firma del Sindaco pro tempore del Comune di ____, Sig. ____ (doc. n. 1), mai comunicata, con la quale è stata disposta: ” l’istituzione del divieto di circolazione sulla strada denominata via ____ di questo Comune, nel tratto individuato al censuario di ____, Foglio n. 17, Mapp. nn. 423,422,559,597, 2280, 2279, ai veicoli classificati, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada, in base alla decodifica delle categorie internazionali M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote) e O (rimorchi, compresi i semirimorchi), ad esclusione dei veicoli di categoria M diretti al civico n. 14 della stessa via”; annullamento, altresì, della nota del Sovrintende per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di ____ prot. n. 8463 in data 27.04.2010 con la quale si invita l’Amministrazione del Comune di ____ a “provvedere al ripristino di un uso compatibile della strada denominata via ____ soggetta a tutela in quanto compresa nel perimetro del D.M. 30.11.2004, prt. N. 10480, così come indicato nelle nostre note citate il cui contenuto deve intendersi ribadito ai fini della salvaguardia del bene tutelato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 2004/42” ; nota, non conosciuta e che costituirà oggetto di motivi aggiunti non appena dimessa in causa; annullamento del pari delle altre note richiamate nel suddetto provvedimento del Soprintendente anch’esse non conosciute; annullamento, del pari, degli atti anche materiali di fornitura ed installazione della relativa segnaletica stradale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e di ____ e ____;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, in proprio ed in qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola ____, ha impugnato l’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di ____ ha istituito il divieto di circolazione sulla strada comunale denominata via ____.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Eccesso di potere per sviamento di potere e vizio della funzione. Erroneità di presupposto. Violazione degli artt. 3 e 7 del decreto legislativo 1992/285. Carenza di motivazione.

II. Ulteriore violazione dell’art. 7 del Codice della Strada. Violazione degli elementi procedurali.

III. Violazione sotto altro profilo delle norme del Codice della Strada. Violazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione. Eccesso di potere. Erroneità di presupposto. Carenza di motivazione.

IV. Violazione degli artt. 50 e 107 del D.Lgvo 2000/267 Incompetenza. Violazione dell’art. 21 opties della L.N. 1990/241. Violazione dell’art. 107 del decreto legislativo 2000/267. Violazione della procedura. Violazione del d.Lgvo 2004/42.

V. Eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e seguenti della L.N. 241/90. Violazione del principio del contradditorio. Carenza di istruttoria.

VI. Eccesso di potere per sviamento di potere, Violazione del giudicato. Nullità ex art. 21septies della L.n. 1990/241.

VII. Chiede quindi il risarcimento dei danni in quanto l’impossibilità di accedere alla abitazione, alle cantine anche da parte della clientela, nonché all’insieme dei fondi agricoli delle ricorrenti, crea loro un danno irreparabile

All’udienza del 10 maggio 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276 secondo comma, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente il motivo di ricorso (insuscettibile di gradazione o assorbimento, cfr. Cons. St., A.P., 27 aprile 2015, n. 5) con cui il ricorrente deduce l’incompetenza del Sindaco ad emanare il provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato.

L’art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art.54”.

Le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del d.l.vo 267/2000 che prevedevano la competenza all’adozione di atti di gestione da parte di un organo di governo – e quindi anche del Sindaco – devono, pertanto, essere riferite al dirigente, come testualmente sancito dal richiamato art. 107, co 5.

Ne deriva che nonostante la lettera dell’articolo 7 del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada) assegni al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati, tale norma, risalente al 1992, deve essere coordinata con la successiva disposizione dell’articolo 107 del TUEL, che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno.

Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “devono ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.” (TAR Veneto, sez. I, sentenza 494/2013; Tar Valle d’Aosta, sentenza 17 novembre 2015, n. 92; Cons. Stato, sez. V, n. 5191 del 2015 ove si precisa che “secondo l’orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza, i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente”).

La competenza del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione potrebbe ritenersi giustificata solo ove l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso TUEL (Cass. Civile, sez. II, sentenza 13885/2010; TAR Campania Napoli sez. I, sentenza 8874/2009), ragioni non ricorrenti nel caso di specie.

3. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato poiché viziato da incompetenza, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso secondo i principi enunciati da Cons. St., Ad. Pl. n. 5/2015 e desumibili dall’art. 34, comma 2, c.p.a.

4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Marco Rinaldi, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alberto Di Mario

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO